Art. 2505-bis c.c. — Incorporazione di società possedute al novanta per cento

[1]Alla fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni ((degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies)), qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa' incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

[2]L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa' incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni ((dell'articolo 2501-septies)), e che ((l'iscrizione o la pubblicazione prevista)) dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa' incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa' incorporata.

[3]Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

Testo vigente dal 18 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 18 agosto 2012. 10 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

Alla fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni tolto: dell'articolo aggiunto: degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies aggiunto: e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata il diritto di far …

… con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, tolto: primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione aggiunto: e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa' incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa' incorporata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2505bis · fonte del testo

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