Art. 2467 c.c. — Finanziamenti dei soci

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[1]L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

[2]Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 2467 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13672/2026

    11 maggio 2026

    In tema di finanziamento dei soci, il principio della postergazione ex art. 2467 comma 2 c.c. è estensibile ad altri tipi di società ogniqualvolta l'apporto finanziario sia erogato da un socio che, in ragione dello specifico assetto dell'ente o per la posizione rivestita dallo stesso, versi in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva ammesso al passivo fallimentare con applicazione della postergazione il finanziamento indiretto costituito dalla mancata riscossione dei canoni di locazione di un capannone industriale effettuato dal socio accomandante in favore della società di persone poi dichiarata fallita).

    Art. 2467 c.c. · Art. 1571 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 36, 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5582/2026

    12 marzo 2026

    La postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la postergazione senza verificare la persistenza dello squilibrio al momento della richiesta di restituzione e senza valutare gli elementi probatori allegati a dimostrarne la protrazione).

    Art. 2467 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403/2025

    4 agosto 2025

    La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.

    Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c. · Art. 14 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 88 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166/2025

    31 luglio 2025

    Il presupposto per la postergazione del diritto al rimborso del finanziamento, di cui all' 2497- quinques c.c., si individua esclusivamente nella circostanza chi l'ha erogato eserciti sulla beneficiaria un'attività di direzione e coordinamento, non essendo affatto necessario che di tale attività venga dimostrata la natura abusiva, dalla quale può derivare esclusivamente il risarcimento del danno eventualmente arrecato alla società eterodiretta, nonché ai relativi creditori e soci.

    Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 82 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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  • Le disposizioni speciali a questo tipo di società riguardano soltanto la posizione degli accomandatari, i quali vengono identificati con gli amministratori, eliminati i dubbi che esistevano al riguardo sotto l'impero del codice di commercio. È anzi specificato che la responsabilità degli accomandatari verso i soci e verso i terzi è la stessa di quella degli amministratori delle società per azioni, salvo che essa si estende anche, in via sussidiaria, al loro patrimonio non conferito in società. Si è escluso invece l'obbligo della cauzione, che la responsabilità personale sussidiaria degli accomandatari rende superfluo (art. 2465). Per la revoca degli accomandatari-amministratori, che costituisce una modificazione sostanziale della struttura sociale, è stato mantenuto il sistema del codice di commercio, che l'attribuisce all'assemblea straordinaria, con la relativa maggioranza speciale (art. 2466). È stato però soppresso il diritto di recesso, che in tal caso poteva dar luogo al dissolvimento della società senza una giustificazione sufficiente, poichè gli amministratori revocati possono essere sostituiti. Lo scioglimento della società è previsto solo per il caso (non contemplato dal codice di commercio) di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se non si è provveduto alla loro sostituzione o se i sostituti non hanno accettato entro sei mesi la nomina (art. 2468). Si è provveduto anche, per il periodo di vacanza, alla gestione interinale della società mediante la nomina, da parte del collegio sindacale, di un amministratore provvisorio autorizzato a compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, il quale non assume la responsabilità di socio accomandatario (art. 2468, secondo comma). Per la nomina dei nuovi amministratori definitivi il sistema vigente rimane inalterato, confermandosi il principio che il nuovo amministratore assume di diritto la qualità di socio accomandatario (art. 2467).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1002

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2467 · fonte del testo

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