Codice civile

Art. 2411 c.c. — Diritti degli obbligazionisti

[1]Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo' essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa'.

[2]I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della societa'.

[3]La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 170 parole tolte, 75 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il tolto: notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese aggiunto: diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo' essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa'.

aggiunto: I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della societa'.

tolto: Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.

tolto: Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

tolto: La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo l'iscrizioneaggiunto: La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della societa'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2411 · fonte del testo

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