Codice civile

Art. 14 c.c. — Atto costitutivo

[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403/2025

    4 agosto 2025

    La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.

    Art. 14 c.c. · Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 14 è stato soppresso l'accenno alle leggi i che restringono l'esercizio dei diritti». È sembrato, dopo maturo esame, che tale formula potesse essere giudicata non opportuna o superflua. Infatti essa sembra riecheggiare vecchie concezioni giusnaturalistiche ormai definitivamente superate e incompatibili con i nuovi orientamenti politici. D'altro canto le leggi che restringono il contenuto e l'esercizio dei diritti subbiettivi sono necessariamente leggi eccezionali; in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l'esercizio dei diritti, e quindi non possono applicarsi analogicamente secondo il principio già enunciato dall'art. 14. Se poi la nuova legge apparentemente limitatrice non pone semplicemente limiti esterni, ma crea una nuova configurazione più limitata del diritto supplettivo, siamo evidentemente fuori della sfera di applicazione dell'art. 14. Sembra perciò che il testo dell'art. 14 determini più esattamente i limiti del divieto dell'applicazione analogica.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 24

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art14 · fonte del testo

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