Codice civile

Art. 2426 c.c. — Criteri di valutazioni

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[1]Le spese d'impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 2427, possono estinguersi, con il consenso del collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a cinque anni.

[2]Salve le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei visconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'assemblea.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2426 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17060/2026

    31 maggio 2026

    In tema di trattamento dei crediti ai fini tributari, ai sensi dell'art. 106 TUIR, nella formulazione vigente ratione temporis, mentre va esclusa la possibilità di operare la svalutazione dei crediti "incagliati", ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, è possibile la svalutazione dei crediti "in sofferenza", vantati verso soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, della loro inesigibilità.

    Art. 2426 c.c. · Art. 2423 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8739/2026

    8 aprile 2026

    In tema di società di comodo, ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità dei beni, che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

    Art. 2426 c.c. · Art. 2424-bis c.c. · Art. 2423-ter c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11192/2025

    28 aprile 2025

    In tema di deduzione di costi pluriennali, quelli derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base del criterio sancito dall'art. 2426, n. 5., c.c. che prevede che la durata dell'ammortamento sia regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene a cui l'impianto stesso accede.

    Art. 2426 c.c. · Art. 108 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9918/2025

    16 aprile 2025

    Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza. In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.

    Art. 2426 c.c. · Art. 109 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto innanzi tutto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere. Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 2424, non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata. Qualche chiarimento maggiore è invece opportuno in ordine ai criteri di valutazione stabiliti dal successivo art. 2425. Con l'articolo citato si dispone infatti che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosidetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò sopratutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla legislazione speciale, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti. Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti. Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati. I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 2425 prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori e ai sindaci di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea. È poi sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 2426) e il valore di avviamento (art. 2427), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosidetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 2426, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 990

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2426 · fonte del testo

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