Codice civile

Art. 2425 c.c. — Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:

  • A)Valore della produzione:
  • 1)ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 2)variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  • 3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  • 4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  • 5)altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale.
  • B)Costi della produzione:
  • 6)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
  • 7)per servizi;
  • 8)per godimento di beni di terzi;
  • 9)per il personale:
  • a)salari e stipendi;
  • b)oneri sociali;
  • c)trattamento di fine rapporto;
  • d)trattamento di quiescenza e simili;
  • e)altri costi;
  • 10)ammortamenti e svalutazioni:
  • a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  • b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  • c)altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  • d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
  • 11)variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  • 12)accantonamenti per rischi;
  • 13)altri accantonamenti;
  • 14)oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
  • C)Proventi e oneri finanziari:
  • 15)proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ((e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime));
  • 16)altri proventi finanziari:
  • a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime));
  • b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  • c)da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  • d)proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime));
  • 17)interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
  • 17-bis)utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). ((D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:)) 18) rivalutazioni:
  • a)di partecipazioni;
  • b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  • c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; ((d) di strumenti finanziari derivati;))
  • 19)svalutazioni:
  • a)di partecipazioni;
  • b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  • c)di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. ((d) di strumenti finanziari derivati;)) Totale delle rettifiche (18 - 19). ((Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
  • 20)imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
  • 21)utile (perdite) dell'esercizio.)) 246
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

246

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto innanzi tutto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere. Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 2424, non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata. Qualche chiarimento maggiore è invece opportuno in ordine ai criteri di valutazione stabiliti dal successivo art. 2425. Con l'articolo citato si dispone infatti che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosidetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò sopratutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla legislazione speciale, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti. Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti. Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati. I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 2425 prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori e ai sindaci di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea. È poi sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 2426) e il valore di avviamento (art. 2427), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosidetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 2426, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 990

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016. 59 parole tolte, 48 parole aggiunte in 12 capoversi.

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate aggiunto: e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti aggiunto: e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti aggiunto: e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

D) Rettifiche di valore di attivita' tolto: finanziarie:

aggiunto: e passivita' finanziarie: 18) rivalutazioni:

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; aggiunto: d) di strumenti finanziari derivati;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. aggiunto: d) di strumenti finanziari derivati; Totale delle rettifiche (18 - 19).

tolto: E) Proventi e oneri straordinari:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

tolto: 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D tolto: + - E);

tolto: 22aggiunto: 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

tolto: 23aggiunto: 21) utile (perdite) dell'esercizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

    Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2425 · fonte del testo

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