Art. 2423-bis c.c. — Principi di redazione del bilancio

[1]Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'((...)); 246 ((1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto)); 246
  • 2)si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • 3)si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • 4)si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • 6)i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[2]Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

246

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2423-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5587/2026

    12 marzo 2026

    In tema di società di capitali, il bilancio relativo all'esercizio successivo va redatto sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio precedente in conformità al principio di continuità dei bilanci che non si applica automaticamente alle ragioni giuridiche sulle quali si fonda l'impugnazione del bilancio, incombendo sull'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intende impugnare anche i bilanci successivi, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la sussistenza dei medesimi vizi dedotti nel primo giudizio, a cui è tenuto a controdedurre l'organo amministrativo fornendo la prova dell'avvenuta sanatoria o l'inesistenza dei vizi.

    Art. 2423-bis c.c. · Art. 2434-bis c.c. · Art. 2423 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 41 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016. 9 parole tolte, 16 parole aggiunte.

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'tolto: , nonche'aggiunto: ...; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della tolto: funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato aggiunto: sostanza dell'operazione o del contratto;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

    Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2423bis · fonte del testo

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