Codice civile

Art. 2424 c.c. — Contenuto dello stato patrimoniale

[1]Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo:

  • A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
  • B)Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali:
  • 1)costi di impianto e di ampliamento; ((2) costi di sviluppo;))
  • 3)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  • 4)concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  • 5)avviamento;
  • 6)immobilizzazioni in corso e acconti;
  • 7)altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali:
  • 1)terreni e fabbricati;
  • 2)impianti e macchinario;
  • 3)attrezzature industriali e commerciali;
  • 4)altri beni;
  • 5)immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
  • 1)partecipazioni in:
  • a)imprese controllate;
  • b)imprese collegate;
  • c)imprese controllanti; ((d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;)) ((d-bis) altre imprese;)) ((2) crediti:
  • a)verso imprese controllate;
  • b)verso imprese collegate;
  • c)verso controllanti;
  • d)verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • d-bis)verso altri;))
  • 3)altri titoli; ((4) strumenti finanziari derivati attivi;)) Totale. Totale immobilizzazioni (B);
  • C)Attivo circolante: I - Rimanenze:
  • 1)materie prime, sussidiarie e di consumo;
  • 2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  • 3)lavori in corso su ordinazione;
  • 4)prodotti finiti e merci;
  • 5)acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  • 1)verso clienti;
  • 2)verso imprese controllate;
  • 3)verso imprese collegate;
  • 4)verso controllanti; ((5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • 5-bis)crediti tributari;
  • 5-ter)imposte anticipate;
  • 5-quater)verso altri;)) Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
  • 1)partecipazioni in imprese controllate;
  • 2)partecipazioni in imprese collegate;
  • 3)partecipazioni in imprese controllanti; ((3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))
  • 4)altre partecipazioni; ((5) strumenti finanziari derivati attivi;))
  • 6)altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide:
  • 1)depositi bancari e postali;
  • 2)assegni;
  • 3)danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). ((D) Ratei e risconti.)) Passivo:
  • A)Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie ((VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.)) Totale.
  • B)Fondi per rischi e oneri:
  • 1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili; ((2) per imposte, anche differite;
  • 3)strumenti finanziari derivati passivi;
  • 4)altri.)) Totale.
  • C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
  • D)Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  • 1)obbligazioni;
  • 2)obbligazioni convertibili;
  • 3)debiti verso soci per finanziamenti;
  • 4)debiti verso banche;
  • 5)debiti verso altri finanziatori;
  • 6)acconti;
  • 7)debiti verso fornitori;
  • 8)debiti rappresentati da titoli di credito;
  • 9)debiti verso imprese controllate;
  • 10)debiti verso imprese collegate;
  • 11)debiti verso controllanti; ((11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))
  • 12)debiti tributari;
  • 13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  • 14)altri debiti. Totale. ((E) Ratei e risconti.)) 246

[2]Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). 246

[3]E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

246

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto innanzi tutto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere. Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 2424, non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata. Qualche chiarimento maggiore è invece opportuno in ordine ai criteri di valutazione stabiliti dal successivo art. 2425. Con l'articolo citato si dispone infatti che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosidetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò sopratutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla legislazione speciale, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti. Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti. Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati. I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 2425 prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori e ai sindaci di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea. È poi sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 2426) e il valore di avviamento (art. 2427), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosidetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 2426, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 990

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016. 107 parole tolte, 93 parole aggiunte in 18 capoversi.

2) costi di tolto: ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aggiunto: sviluppo;

tolto: d aggiunto: d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese;

d) verso aggiunto: imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

aggiunto: d-bis) verso altri;

tolto: 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. aggiunto: 4) strumenti finanziari derivati attivi; Totale. Totale immobilizzazioni (B);

4) verso controllanti; aggiunto: 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

tolto: 4aggiunto: 5-bis) crediti tributari;

tolto: 4aggiunto: 5-ter) imposte anticipate;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

5aggiunto: -quater) verso altritolto: .aggiunto: ; Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3) partecipazioni in imprese controllanti; aggiunto: 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

tolto: 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo aggiunto: 5) strumenti finanziari derivati attivi;

D) Ratei e riscontitolto: , con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo:

A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie VI - tolto: Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. aggiunto: VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. aggiunto: X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Totale.

3) aggiunto: strumenti finanziari derivati passivi;

aggiunto: 4) altri. Totale.

11) debiti verso controllanti; aggiunto: 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

E) Ratei e riscontitolto: , con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

tolto: In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

    Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2424 · fonte del testo

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