Col capo dedicato all'impresa agricola, l'agricoltura trova per la prima volta nel codice civile una disciplina organica sotto l'aspetto dinamico, a integrazione delle norme contenute nel libro della proprietà, che il fenomeno agrario considerano e regolano sotto l'aspetto statico. La nozione di imprenditore agricolo è posta nell'art. 2135: per l'acquisto della qualità di imprenditore è necessario l'esercizio di una attività agricola. Non ha rilevanza che questa attività si esplichi su fondo proprio o altrui. Con ciò la figura dell'imprenditore si stacca nettamente da quella del proprietario del fondo ed è assoggettata ad autonoma e distinta disciplina: all'imprenditore, e non al proprietario, incombono, come precisa l'art. 2137, gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura. L'espressione agricoltura è assunta nel codice nel suo senso più ampio di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, sia che tale sfruttamento consista nella coltivazione del fondo, sia che consista nella silvicoltura o nell'allevamento del bestiame. E agricoltore si rimane anche quando accanto all'attività di sfruttamento della terra si esplichino altre attività connesse. Tuttavia a questo riguardo si poneva una questione di limiti, che era necessario risolvere in modo preciso, onde troncare le discussioni esistenti al riguardo in dottrina e giurisprudenza: quella di stabilire fino a qual punto l'esercizio di tali attività connesse si concilii con la figura dell'agricoltore e non ne alteri i caratteri, trasformandolo in commerciante o industriale. Tra i vari criteri che erano stati proposti dalla dottrina - quello dell'autonomia, quello dell'accessorietà e quello della normalità - quest'ultimo è stato accolto nel codice, come quello che sostanzialmente riassume in sè gli altri e che maggiormente si adegua alle esigenze dell'agricoltura e alla necessità del suo sviluppo. Le attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti rientrano nell'agricoltura e ne seguono la disciplina in quanto ciò sia normale nell'esercizio dell'agricoltura. L'attività che nessun agricoltore esercita, o che non è normale nell'esercizio dell'agricoltura, non può essere compresa nell'attività agricola ed è sottratta alla disciplina che di tale attività è propria. La normalità va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata; è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo, e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 863