Codice civile

Art. 2178 c.c. — Accrescimenti, prodotti, utili e spese

[1]Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

[2]E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2178 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16945/2026

    30 maggio 2026

    In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi, effettuato dal soccidante nell'ambito del contratto di soccida, costituisce conferimento al rapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativa al trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l'assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell'imponibile.

    Art. 2178 c.c. · Art. 2135 c.c. · Art. 2170 c.c. · Art. 36 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Non si è ritenuto opportuno stabilire la misura in cui avviene la divisione degli accrescimenti, dei prodotti e degli utili e delle spese, data la varietà di forme che la soccida presenta e le diverse esigenze locali: la determinazione è perciò rinviata alle norme corporative, alle convenzioni ed agli usi (art. 2178). Resta ferma la nullità del patto per il quale il soccidario deve sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno, la quale assorbe pure gli altri casi di nullità stabiliti dall'art. 1677 del codice del 1865.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 896

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2178 · fonte del testo

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