Art. 2136 c.c. — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e' disposto dall'art. 2200.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2136 fissa una delle particolarità più rilevanti che caratterizzano l'esercizio di un'attività agricola. L'imprenditore agricolo non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e alle disposizioni che sono poste per le imprese di tipo commerciale, soggette come tali a registrazione. Le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità. Il patrimonio è quasi esclusivamente immobiliare; il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie; le persone di cui l'imprenditore si vale nella gestione dell'impresa sono conosciute, come sono ben determinati i poteri che a ciascuno competono. Manca pertanto il presupposto stesso per assoggettare l'impresa agricola alle forme di pubblicità tipiche delle imprese a carattere prevalente mobiliare. Unica eccezione è quella delle imprese agricole che si costituiscono come società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata o per azioni ovvero come società cooperative: per questi tipi di società la pubblicità è elemento integrante e attiene al processo formativo della società: essa pertanto deve essere osservata quando si voglia costituire una società di quel determinato tipo, anche se l'oggetto della società stessa sia l'esercizio di un'attività agricola (art. 2200).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 864

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2136 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari