Art. 2136 c.c. — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e' disposto dall'art. 2200.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e' disposto dall'art. 2200.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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L'art. 2136 fissa una delle particolarità più rilevanti che caratterizzano l'esercizio di un'attività agricola. L'imprenditore agricolo non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e alle disposizioni che sono poste per le imprese di tipo commerciale, soggette come tali a registrazione. Le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità. Il patrimonio è quasi esclusivamente immobiliare; il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie; le persone di cui l'imprenditore si vale nella gestione dell'impresa sono conosciute, come sono ben determinati i poteri che a ciascuno competono. Manca pertanto il presupposto stesso per assoggettare l'impresa agricola alle forme di pubblicità tipiche delle imprese a carattere prevalente mobiliare. Unica eccezione è quella delle imprese agricole che si costituiscono come società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata o per azioni ovvero come società cooperative: per questi tipi di società la pubblicità è elemento integrante e attiene al processo formativo della società: essa pertanto deve essere osservata quando si voglia costituire una società di quel determinato tipo, anche se l'oggetto della società stessa sia l'esercizio di un'attività agricola (art. 2200).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 864
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2136 · fonte del testo
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