Considerata la necessita' di assicurare la regolare prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operativita' del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita' imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, ((a decorrere dal 1° luglio 2017)) il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a divenire esausti:

  • a)oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
  • b)oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
  • c)grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
  • d)oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale e' dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed e' versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale ((...)). Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attivita' del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
  • a)gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacita' eguale o inferiore a cinque litri;
  • b)gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' eguale o inferiore a un litro;
  • c)i grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' eguale o inferiore a 500 grammi;
  • d)gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonche' i prodotti alimentari con questi conservati;
  • e)gli oli e i grassi animali e vegetali, nonche' i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile. La congruita' del contributo e dei costi di riscossione e' verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entita' del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2016 al 1 marzo 2017. 22 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… del settore e delle attivita' imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere tolto: dall'anno aggiunto: dal 1° luglio 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato …

… 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestraletolto: , a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: .... Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari