[1]attivita' agricole (articolo 56-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 34, comma 2, lettere b) e c), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 34, comma 4, in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 2, lettera e), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 4. Per le attivita' dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento. 5. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera d), oltre il limite ivi indicato, e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 6. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.)) 7. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte.

… di redditivita' del 25 per cento. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano tolto: anche aggiunto: agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1. 7. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art66 · fonte del testo

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