Codice della strada

Art. 57 c.d.s. — Macchine agricole

((Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attivita' di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada)): ((a) per il proprio trasferimento)); ((b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attivita' di gestione forestale)); ((c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonche', nell'ambito delle attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attivita' dell'impresa agricola)). E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

  • a)SEMOVENTI:
  • 1)trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
  • 2)macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
  • 3)macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
  • b)TRAINATE:
  • 1)macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
  • 2)rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrapattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2008 al 14 dicembre 2024. 20 parole tolte, 88 parole aggiunte.

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate tolto: ad aggiunto: a essere impiegate nelle attivita' tolto: agricole e forestali aggiunto: di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attivita' di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su stradaaggiunto: : a) per il proprio trasferimento tolto: eaggiunto: ; b) per il trasportoaggiunto: , per conto delle aziende agricole e forestali tolto: di prodotti agricoli eaggiunto: , di prodotti, sostanze di uso agrariotolto: , nonche' aggiunto: e attrezzature destinate all'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attivita' di gestione forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazionitolto: ; pospossono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita' aggiunto: nonche', nell'ambito delle attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attivita' dell'impresa agricola. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art57 · fonte del testo

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