Art. 2097 c.c. — Durata del contratto di lavoro
Articolo abrogato dalla l. 18 aprile 1962, n. 230.
Abrogato dal 15 agosto 1962
Articolo abrogato dalla l. 18 aprile 1962, n. 230.
Abrogato dal 15 agosto 1962
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2097 conferma la regola generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato e, subordinando a rigorose condizioni la legittimità del termine, chiarisce, rispetto agli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato, che il requisito dell'atto scritto è necessario solo nel caso che il termine non sia già implicito nella specialità del rapporto; così pure chiarisce che solo quando il termine sia stabilito mediante atto scritto e non si giustifichi per la specialità del rapporto, si deve indagare se la sua apposizione non sia stata eventualmente ispirata dall'intento di eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato. Le ragioni del terzo e quarto comma dell'art. 2097 si intuiscono agevolmente. È logico presumere che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine faccia venir meno l'originaria ragione d'essere di questo, salvo tuttavia che dalla volontà delle parti risulti il contrario. Esigenze di tutela della personalità del lavoratore e della sua libertà professionale, che avevano già ispirato il principio sancito nell'art. 1628 del codice del 1865, hanno poi consigliato di limitare a favore del lavoratore, entro un congruo periodo, di regola cinque anni, l'obbligatorietà del termine. Per i dirigenti il periodo è esteso a dieci anni, in considerazione della superiorità della loro posizione gerarchica ed economica, dei maggiori vantaggi che di solito essi ritraggono dal termine, come pure del fatto che il beneficio o i frutti, che dalla loro opera si ripromette l'imprenditore, maturano solo dopo un più lungo lasso di tempo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 848
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 1962. 120 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
tolto: In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
tolto: Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.
tolto: Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2097 · fonte del testo
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