Codice civile

Art. 2083 c.c. — Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 421/2005

    Parametro
    14 novembre 2005

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'o…

    Art. 3 cost. · Art. 2083 c.c. · Art. 1 fallimento · Art. 22 fallimento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Come ho già osservato, nel sistema del nuovo codice il concetto generale d'impresa non è in funzione di dimensioni quantitative, ed è quindi tale da comprendere così la grande e la media impresa, come la piccola impresa. Non potrebbe essere altrimenti perchè, sotto l'aspetto generale, uniformi sono i criteri della disciplina corporativa, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento del rapporto di lavoro nell'impresa. L'ordinamento corporativo, però, non ha affatto omesso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia sopratutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa, e in tale senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigiani) come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale. Della stessa esigenza il codice ha tenuto conto per riconoscere espressamente la figura speciale del piccolo imprenditore, adeguando il suo statuto alla sua speciale posizione economica e sociale (esenzione dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, art. 2202; esenzione dell'obbligo di tenere le scritture contabili, art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli, art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo, art. 2221). Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poichè questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente (si intende anche rispetto al capitale impiegato) con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto (art. 2083).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 836

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2083 · fonte del testo

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