Art. 2081 c.c. — Norme equiparate al contratto collettivo

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2081 estende le disposizioni dettate per il contratto collettivo di lavoro, in quanto applicabili, alle altre norme corporative equiparate che disciplinano rapporti di lavoro, quali le ordinanze corporative le sentenze della magistratura del lavoro. Tra queste fonti non può sorgere tecnicamente mai conflitto, perchè l'una può essere sostituita o derogata dall'altra per lo stesso principio per cui la legge posteriore abroga la legge precedente; ma perfetta parificazione vi è soltanto tra il contratto collettivo e le norme corporative emanate in base alla legge del 1926 (art. 57 del R. decreto 1° luglio 1926), mentre è da ritenere che le norme di coordinamento, emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni in virtù dell'art. 12 n. 2 della legge 20 marzo 1930, n. 206 prevalgono sulle altre fonti soggette alla coordinazione. Nei riguardi delle sentenze della magistratura del lavoro l'equiparazione ai contratti collettivi di lavoro si riferisce ovviamente solo agli effetti. Dell'impresa in generale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 829

  • Premesso il titolo sulla disciplina delle attività professionali, il piano del libro si svolge in modo da abbracciare intorno all'asse del lavoro la materia più viva dell'economia corporativa. Poichè l'economia corporativa è per eccellenza economia organizzata, il libro doveva dare logicamente il posto preminente al lavoro organizzato nell'impresa, e quindi allo statuto dell'imprenditore e dei prestatori di lavoro. Questo statuto forma la materia del titolo II. che è il titolo fondamentale del libro. Il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro; non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia: non legato a particolari dimensioni quantitative, ma comprendente così la grande e la media impresa come la piccola impresa del coltivatore diretto del fondo, dell'artigiano, del piccolo commerciante, salvo per la piccola impresa la particolarità del suo statuto. Ciò è conforme al panorama dell'economia italiana: economia non monotipica, ma multiforme: che dalla terra trae la sua solidità, ma all'industria e al commercio affida la sua forza espansiva; economia non accentrata in poche mani, come nei paesi plutocratici, ma articolata secondo le varie esigenze della produzione; economia che si alimenta ancora dalla gloriosa tradizione artigiana del popolo italiano, ma nello stesso tempo ha raggiunto la robustezza d'attrezzatura richiesta dai progressi della tecnica e della scienza, che hanno soppresso le distanze ed imposto su scala sempre più larga la grande produzione di massa. Lo statuto dell'imprenditore è dei prestatori di lavoro e delineato nel codice solo nelle sue linee più generali. Non poteva essere altrimenti, dato il largo posto che hanno in questa materia la legislazione speciale e le norme corporative, in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi settori economici. Due concetti essenziali vengono sopratutto fissati dal codice: l'autorità dell'imprenditore come capo dell'impresa; la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato per l'osservanza della disciplina corporativa nella produzione, responsabilità che era bensì affermata dalla Carta del lavoro, ma che era rimasta finora priva di sanzioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 830

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2081 · fonte del testo

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