Codice civile

Art. 1933 c.c. — Mancanza di azione

[1]Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

[2]Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'irripetibilità delle somme pagate da persona capace in adempimento di un debito di giuoco o di scommessa è fondata sul pagamento spontaneo da parte del perdente, eseguito alla fine del giuoco (art. 1933, secondo comma). Pagamento spontaneo significa pagamento eseguito in situazione di libertà psicologica nella determinazione; in situazione cioè scevra di ogni coazione. Non si richiede la scienza dell'incoercibilità, come taluno pretendeva, perchè l'effetto dell'irripetibilità del pagato è sorretto dall'esistenza obiettiva della situazione sulla quale si fonda il dovere, e non è necessario che di questa si conoscano i caratteri giuridici e precisamente la sua coercibilità o meno prima dell'adempimento. Per rendere più evidente il significato della disposizione, confortata dalla tradizione romana, all'avverbio «volontariamente», che si leggeva nell'art. 1804 del codice abrogato, si è sostituito l'avverbio «spontaneamente» (art. 1933, secondo comma). Per la stabilità del pagamento si è richiesto anche un requisito cronologico: che esso sia stato eseguito dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Il versamento della posta nelle mani dell'eventuale vincitore, piuttosto che pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge (art. 1933, secondo comma) al solo pagamento nel senso tecnico della parola. Neppure pagamento può qualificarsi, e ciò è più evidente, il deposito della posta presso un terzo. Il perdente quindi può ripeterla dal depositario, beninteso fino a quando la posta stessa non sia stata versata al vincitore; chè se il depositante non abbia nè chiesta nè comunque avuta la restituzione della posta depositata, il depositario è certamente obbligato a pagarla al vincitore, il quale pertanto può da lui conseguirla coattivamente. Si è risolta in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di giuoco e di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giuochi di azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa: anche per essi sussiste infatti la ratio che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale civile nel caso di giuochi proibiti. È ammessa invece azione quando il giuoco o la scommessa riguarda competizioni sportive (art. 1934) o lotterie autorizzate (art. 1935). La prima eccezione concerne non soltanto coloro che partecipane alla gara, ma anche gli spettatori che scommettono sull'esito della medesima; questa estensione vuole stimolare la passione per le competizioni sportive, che è condizione indispensabile per lo sviluppo delle medesime, e che il Regime fascista promuove in alto grado. La seconda eccezione è giustificata dalla considerazione che la legge speciale autorizza una lotteria quando la ritiene rispondente ad utilità pubblica; conferendo alle relative obbligazioni tutela giurisdizionale piena, si agevola certamente il conseguimento dell'utilità cui l'autorizzazione mira. DELLA FIDEIUSSIONE. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 756

  • Nel libro delle obbligazioni sono disciplinati tre contratti di garanzia: la fideiussione, il mandato di credito e l'anticresi. Le altre forme di sicurezza apprestate ai diritti di credito (pegno e ipoteca) sono regolate nel libro della tutela dei diritti, assieme ai privilegi, sotto il profilo della preferenza che essi assicurano nell'esecuzione forzata.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 757

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1933 · fonte del testo

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