Codice civile

Art. 2345 c.c. — Prestazioni accessorie

[1]Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

[2]Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

[3]Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2345 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34153/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di adempimento di obbligazioni sociali, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di società per azioni di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro che si pongono in posizione servente e meramente eventuale del rapporto sociale; ne consegue che, in caso di inadempimento, vanno irrogate, ai sensi dell'art. 2345 c.c., le sanzioni espressamente stabilite dall'atto costitutivo, dovendo escludersi che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista.

    Art. 2345 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24730/2025

    7 settembre 2025

    In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

    Art. 2345 c.c. · Art. 2511 c.c. · Art. 2519 c.c. · Art. 2521 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In connessione col tema dei conferimenti è parso infine opportuno consentire (art. 2345) che nell'atto costitutivo i soci si obblighino a determinate prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro. Si tratta di quelle prestazioni accessorie che il codice di commercio non prevedeva, ma che in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per società che sorgono fra produttori, in quanto con esse si assicura alle società stesse la possibilità di conseguire nel comune interesse lo scopo per il quale sono state costituite. Le azioni a cui è connesso l'obbligo di simili prestazioni accessorie sono per intuitive ragioni dichiarate non trasferibili senza il consenso degli amministratori. Delle azioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 953

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in tolto: denaro aggiunto: danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso tolto: d'inadempimento aggiunto: di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme tolto: corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2345 · fonte del testo

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