Legge fallimentare

Art. 46 fallimento — Beni non compresi nel fallimento

Non sono compresi nel fallimento:

  • 1)i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
  • 2)gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; ((3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;))
  • 4)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5));
  • 5)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. ((I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

    Art. 46 fallimento · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 146 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 34 parole tolte, 38 parole aggiunte in 3 capoversi.

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli tolto: ed i redditi deiaggiunto: , i beni costituiti in tolto: patrimonio familiare aggiunto: fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto tolto: dagli articoli 170 e 326 aggiunto: dall'articolo 170 del codice civile;

4) tolto: i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel aggiunto: primo comma, n. 2 tolto: di questo articoloaggiunto: ), sono fissati con decreto aggiunto: motivato del giudice delegato aggiunto: che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art46 · fonte del testo

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