Art. 168 c.c. — Impiego ed amministrazione del fondo

[1]((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

[2]I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

[3]L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ordine all'art. 168 è stata suggerita una formula per consentire al terzo di conferire al patrimonio l'usufrutto e di riservarsi la nuda proprietà. Ma non è stato accolto il suggerimento, perchè vi è una differenza notevole tra l'usufrutto vero e proprio e il patrimonio familiare costituito dal terzo con riserva di proprietà, anche se il contenuto dei due istituti possa sembrare sostanzialmente analogo. Infatti, l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e può essere stabilito per un tempo più breve; il patrimonio, invece, dura fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli. Inoltre, il diritto di usufrutto può essere ceduto, mentre il godimento dei beni costituiti in patrimonio familiare è sottoposto al vincolo di inalienabilità. È stato emendato peraltro il testo del progetto per chiarire che, se il terzo non si riserva la proprietà, questa non rimane a lui, ma spetta ai coniugi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 112

  • Non è stata accolta la proposta di istituire in ogni comune un registro anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità sui beni. Si sarebbe creato in tal modo un sistema ingombrante e poco pratico, che avrebbe costituito un'inutile duplicazione della trascrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 113

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 69 parole tolte, 45 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata laaggiunto: La proprieta' dei beni tolto: immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, aggiunto: costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugiaggiunto: , salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

tolto: Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnatiaggiunto: I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

tolto: Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciutiaggiunto: L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art168 · fonte del testo

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