Codice civile

Art. 171 c.c. — Cessazione del fondo

[1]((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[2]Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

[3]Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.

[4]Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116

  • Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 57 parole tolte, 98 parole aggiunte in 4 capoversi.

La tolto: costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo aggiunto: destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

aggiunto: Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

aggiunto: Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.

tolto: L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituenteaggiunto: Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art171 · fonte del testo

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