Art. 57 — Sanzioni accessorie

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La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale. La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa:

  • 1)la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni;
  • 2)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno;
  • 3)la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici;
  • 4)l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
  • 5)la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione;
  • 6)la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilita' e ad altri obblighi formali;
  • 7)la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi;
  • 8)l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa. L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa:
  • 1)la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
  • 2)l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
  • 3)la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 22 luglio 1976

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20093/2025

    18 luglio 2025

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio).

    Art. 57 · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 367, 368 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 953/1988

    Questione inammissibile
    29 luglio 1988

    È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 676/1988

    Questione inammissibile
    16 giugno 1988

    È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 554/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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