Art. 140 c.p. — Applicazione provvisoria di pene accessorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Abrogato dal 24 ottobre 1989
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Abrogato dal 24 ottobre 1989
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La circostanza che, per brevità e comodità di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonché nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non è da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure così adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto è compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa può valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
Art. 140 c.p. · Art. 301 c.p.p. · Art. 587 c.p.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'applicazione provvisoria, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 140). Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto. Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa presunzione d'innocenza dell'imputato. La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume nè innocente nè colpevole. La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, nè costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi. Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante. D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere «avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato», e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Nè in questa previsione può ravvisarsi un «giudizio anticipato», più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio. Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., è computato nella durata della pena accessoria.
Relazione al Codice penale (1930), n. 72
3 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 24 ottobre 1989. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
tolto: L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
tolto: La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
tolto: La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art140 · fonte del testo
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