Codice civile

Art. 2641 c.c. — Confisca

[1]In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 337

[2]Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 337

[3]Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

337

La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".

Testo vigente dal 6 febbraio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 7/2025

    Ha colpito questo articolo
    4 febbraio 2025

    La confisca del “profitto” di un illecito ha mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto in capo all’autore. Ciò vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto; sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante. Alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve riconoscersi pertanto natura autenticamente “punitiva”, senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione. Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42629).Alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato deve riconoscersi natura autenticamente “punitiva”, perché in linea generale mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita, in termini economici, che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale.Dalla riconosciuta natura di pena della confisca di beni strumentali e della confisca per equivalente deriva il loro assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene. Tra tali principi, viene qui in considerazione la necessità che la pena non costituisca una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato: necessità che discende, in particolare, dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., ma che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. Rispetto alle pene che, come le confische in parola, si risolvano nell’ablazione di una parte del patrimonio della persona interessata, la necessaria proporzionalità della pena ha come termine di relazione non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del reato, ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 196/2010 - mass. 34707).Mentre la pena detentiva comprime la libertà personale, bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana. Da ciò deriva che la pena pecuniaria strutturalmente comporta l’inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell’impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l’impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Conseguentemente vi è la necessità costituzionale di un meccanismo di adeguamento della pena pecuniaria alle diverse condizioni economiche dei condannati. Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie è, allora, che l’autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 131/1979 - mass. 13298).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, l’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. quinta penale, vincola obbligatoriamente il giudice ad applicare la confisca per equivalente anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità, che invece deve rispettare, dal momento che essa ha la natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, così come confermato dal diritto comparato e dal diritto dell’Unione europea. Il vizio della disposizione censurata sta nel fatto che la obbligatorietà vincola il giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, il suo impatto risulterebbe sproporzionato rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato. Queste incongruità si amplificano ove si consideri che il diritto vivente considera applicabile la confisca per equivalente anche a carico di persone diverse da quelle che erano proprietarie del bene utilizzato per la commissione del reato, purché si tratti di persone penalmente responsabili, o corresponsabili, della sua commissione. Rispetto, tuttavia, alla possibilità di una pronuncia che sostituisca l’attuale previsione della confisca obbligatoria con una corrispondente confisca meramente facoltativa, è doveroso cedere il passo alla valutazione del legislatore, non potendo la Corte costituzionale introdurre una novità di sistema laddove non sia reperibile una soluzione all’interno dell’ordinamento costituzionalmente adeguata. Al contrario, la mera ablazione del frammento di disposizione riferito alla confisca per equivalente dei beni strumentali non crea alcun intollerabile vuoto di tutela degli interessi protetti dalle norme penalmente sanzionate, giacché resta ferma la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona, fisica o giuridica, che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato). (Precedente: S. 252/2012 - mass. 36713).

    Art. 2641 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il sesto libro raccoglie in un complesso organico varie discipline non ignote, certo, neppure al codice del 1865, ma non sempre felicemente concepite e che avevano trovato comunque un collocamento irrazionale e frammentario nel terzo libro. Tutti i diritti soggettivi, se pur variamente, secondo la loro varia natura e le varie possibili contingenze, richiedono infatti una protezione, che sarà più o meno intensa, più o meno affidata o condizionata all'iniziativa delle parti interessate, ma senza della quale la loro efficacia o il loro vigor pratico si dissolverebbe o rimarrebbe esposto ad offese senza rimedio. A tale scopo di protezione o di tutela sono pertanto preordinati istituti di carattere prevalentemente strumentale, il cui impiego è largamente generalizzato. Ora l'inserirli, come avvenne nel 1865, in un libro che si intitolava «Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose», era evidentemente artificioso, e conduceva a ravvicinamenti arbitrari o stravaganti, come quello per cui il sequestro giudiziario aveva finito col prender posto tra i contratti. Quanto meno e a prescindere da questi casi estremi, doveva portare e ha portato all'una o all'altra di queste conseguenze: o ad imprimere anche alla formulazione delle relative discipline il carattere generale che loro compete; e allora ne nasceva una evidente incongruenza, almeno di ordine logico ed estetico, tra il titolo e il contenuto del libro. È quel che si vede, ad esempio, nelle disposizioni sulla prescrizione. Oppure - altra e diversa conseguenza - a ridurre quelle discipline in termini di disposizioni particolari, con che si finiva col restringere il campo della loro applicazione diretta, lasciando all'interpretazione analogica di estenderne indirettamente l'impero fuori di quel campo; e allora ne nascevano inconvenienti non più soltanto d'ordine logico ed estetico, ma anche d'ordine pratico. È quel che si vede, ad esempio, in materia di onere e di mezzi di prova. Queste incongruenze avevano bensì remote origini tradizionali, derivando da un'applicazione che si potrebbe dire degenerativa della tripartizione Gaiana, già meno esattamente trasfusa nelle Istituzioni giustinianee e ancor meno esattamente intesa e applicata nel diritto comune e nella codificazione francese, quando se ne ignorava ancora la fonte prima. Ne avevano avuto, del resto, la sensazione anche i compilatori del codice del 1865, che pensarono ad un certo momento di adottare una partizione più razionale, ma non seppero tradurla in atto o non ne ebbero il tempo e il modo. Il nuovo codice per le esigenze dei tempi nuovi, oltre che per considerazioni di ordine tecnico e scientifico, si è sciolto da un irragionevole ossequio a quegli influssi tradizionali. Diveniva pertanto naturale e necessario che anche alla materia del sesto libro fosse data una più logica e organica sistemazione. Il libro si apre col titolo «Della trascrizione». Questa forma di pubblicità ha una sfera di applicazione amplissima e interessa una molteplice e svariata serie di fenomeni. Trova luogo infatti per numerosi atti negoziali e processuali e numerosi provvedimenti giudiziari, che il codice elenca, e ai quali devono aggiungersi poi, per effetto di altre leggi speciali, anche non pochi atti e provvedimenti amministrativi. Essa ha importanza veramente essenziale per l'efficacia di quegli atti e provvedimenti di fronte ai terzi generalmente considerati o almeno di fronte a determinate categorie di terzi, e previene nello stesso tempo le insidie che trarrebbe seco un'efficacia accordata in modo occulto ed incontrollabile. Indubbiamente pertanto quella pubblicità si risolve in una protezione dei diritti o delle legittime aspettative dei vari soggetti in vario modo e in diverso senso interessati. Per questa ragione mi è parso logico e opportuno inserirla qui come un istituto di carattere, sia pure relativamente, generale. Da un punto di vista astratto e teorico anche altre forme di pubblicità avrebbero forse potuto prender posto in questo libro, ma, essendo queste di applicazione più ristretta e con caratteri specifici, non mi è parso opportuno distaccarle dagli altri singoli istituti ai quali direttamente si coordinano. Segue nel libro un titolo secondo «Delle prove». Anche le prove vengono qui in considerazione come mezzo e strumento per far valere o per difendere generalmente i propri diritti, e ciò non solo in giudizio, ma anche fuori e prima di questo, poichè l'evidenza e la virtuale sicurezza di ottenerne quando che sia il riconoscimento, è condizione già di per sè normalmente sufficiente di rispetto dei diritti medesimi, di tranquillità nel loro godimento e di sicurezza nelle negoziazioni che li riguardano. Ed è questa la ragione per cui ho mantenuto questo tema separato da quello della tutela giurisdizionale e gli ho dato la precedenza. Le norme raccolte in questo titolo tendono prevalentemente a regolare la precostituzione delle prove, quando sia possibile, a stabilirne ed assicurarne legalmente l'efficacia, nonchè a prevenire con vari dettami di ammissibilità o inammissibilità legale i pericoli di altri mezzi, qualche volta infidi. E qui si arresta il codice, riservando invece alle discipline di procedura il modo di acquisire agli atti o di raccogliere o di assumere le prove quando occorra, in sede e in corso di giudizio. Il terzo titolo, più complesso, raggruppa le norme sulla responsabilità patrimoniale, sulle cause di prelazione e sulla conservazione delle garanzie patrimoniali. Esso pone anzitutto il principio fondamentale che il debitore, ove non vi siano altre limitazioni espresse nella legge, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni verso tutti gli aventi diritto egualmente, salve le cause legittime di prelazione. Principio generalissimo questo e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti soggettivi, che prima o poi, direttamente o indirettamente, implicano o determinano il sorgere di corrispondenti obbligazioni altrui con contenuto e carattere patrimoniale. Questo stesso principio apre la via a una trattazione completa e organica, che faceva almeno parzialmente difetto nel codice del 1865, dei privilegi, delle ipoteche e del pegno: ossia degli istituti in virtù dei quali i beni possono essere destinati alla soddisfazione preferenziale di certi crediti, ben spesso anche con suggello di realità, per cui la destinazione si avvera o permane, chiunque ne sia o ne divenga possessore, anche se non personalmente tenuto al soddisfacimento dell'obbligazione. In altro capo apposito si trovano poi coordinate allo stesso principio della responsabilità patrimoniale le regole sui mezzi di impedirne l'evasione, e cioè di conservare o reintegrare, come dice la rubrica, le relative garanzie: revocatoria, surrogatoria, sequestri. Il titolo quarto tratta «Della tutela giurisdizionale dei diritti», non già per regolare il modo e le forme (modus procedendi) di conseguire questa tutela, bensì la natura e la figura dei provvedimenti con i quali essa si attua, le condizioni sostanziali richieste per provocarne l'emanazione e infine gli effetti che quei provvedimenti producono, in quanto operino o incidano sui rapporti e sulle situazioni sostanziali fuori del processo. In questi quattro titoli si esauriscono le discipline normative di quegli istituti di protezione o di tutela dei diritti, di carattere generale, che, per le ragioni sopra accennate, non avrebbero potuto trovar posto nei libri precedenti. Ma la logica stessa del sistema doveva condurmi, come mi ha condotto, a includere in questo libro anche il regime della prescrizione e della decadenza, in un titolo quinto ed ultimo, col quale si chiude e si conclude il libro stesso e col libro il codice. Affinchè un diritto possa essere efficacemente fatto valere, occorre che esso sia stato o sia tempestivamente esercitato. L'inerzia o il silenzio troppo a lungo protratti determinano degli assestamenti di fatto, che non sarebbe ormai provvido turbare, anche se intrinsecamente e in origine potessero dar luogo a legittime azioni o reazioni altrui. In questo senso il tempestivo esercizio può considerarsi come un'esigenza o una condizione della protezione e della tutela; l'inerzia e il silenzio, per converso, come un fatto per cui quella protezione o quella tutela vengono a cessare. Ed è questo in fondo il fenomeno che in questo titolo si prospetta, dal punto di vista conseguenziale e pratico, come estinzione del diritto medesimo. Della trascrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1065

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2002 al 6 febbraio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2641 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari