Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza

emessa il 19 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Lecce sul ricorso proposto da Cooperativa Meridionale

Virginia Bright contro l'Ufficio imposte dirette di Lecce iscritta al

n. 643 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio tributario, avverso l'irrogazione

della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione annuale, da parte

di un sostituto d'imposta, relativa a compensi corrisposti nel corso

dell'anno 1980, la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce,

con ordinanza del 19 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 10 ottobre 1994), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), "laddove 'per il sostituto d'imposta' non

prevede una diminuzione di pena pecuniaria nell'ipotesi in cui sia

stato regolarmente versato l'ammontare complessivo delle ritenute

d'acconto", in riferimento agli artt. 3, 73 (recte: 53) e 56 (recte:

76) della Costituzione ed in relazione all'art. 10 della legge 9

ottobre 1971, n. 825 e all'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

602.

Dopo aver accertato che le ritenute erano state operate e

debitamente versate all'erario dal sostituto d'imposta tenuto

all'adempimento, sì che nessun danno aveva subito l'amministrazione

finanziaria, il giudice a quo lamenta l'"iniquità" della sanzione

prevista dalla norma impugnata per l'ipotesi di omessa dichiarazione

annuale - nella misura da due a quattro volte l'ammontare delle

ritenute non indicate nella dichiarazione, oltre ad "una pena

pecuniaria per ogni nominativo omesso" - rispetto a quella prevista

dall'art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il caso di mancato

versamento di ritenute punito con la minore sanzione della

soprattassa del 50 per cento dell'ammontare delle ritenute stesse,

nonché rispetto all'ipotesi, invece ben più grave di quella del

giudizio a quo, di "omessa e infedele dichiarazione dell'IRPEF da

parte del contribuente", punita ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n.

600 cit. con una pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta

evasa. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione in relazione all'art. 10, punto 11, della legge di

delega n. 825 del 1971, il quale dispone che le sanzioni

amministrative vanno commisurate "all'effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando che l'ordinanza di rimessione richiede un'inammissibile

pronuncia additiva al fine di introdurre una diminuzione di pena per

il caso che l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta sia

"circostanziata" dalla non debenza di imposte, per essere state già

versate le ritenute operate dal sostituto.

Tenuto conto che l'ordinamento sanziona illeciti "propri" dei

sostituti d'imposta (art. 2 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429,

convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e art. 3 del d.-l. 16

marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154),

non appare conferente il confronto con il richiamato art. 92 del

d.P.R. n. 602 del 1973, per l'ipotesi di ritardato od omesso

versamento diretto di ritenute, perché diverse appaiono le ragioni

che sono alla base dell'obbligo del sostituto di presentare la

dichiarazione (mod. 770), rispetto a quelle che impongono di versare

al fisco quanto ritenuto ai sostituiti. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che

commina la sanzione da 2 a 4 volte l'ammontare delle ritenute in caso

di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta "e non prevede una

diminuzione di pena pecuniaria nelle ipotesi in cui sia stato

regolarmente versato l'ammontare complessivo delle ritenute

d'acconto".

Il giudice rimettente ritiene la norma impugnata in contrasto con:

a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché sarebbe prevista la

medesima sanzione disposta dall'art. 46 del d.P.R. n. 600 cit. per la

più grave infrazione costituita dalla omessa o infedele

dichiarazione IRPEF e non invece quella prevista dall'art. 92 del

d.P.R. n. 602 del 1973, pari al 50 per cento delle ritenute, a titolo

di soprattassa, nel caso di omesso versamento di ritenute dovute a

vario titolo;

b) l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10, punto 11,

della legge di delega n. 825 del 1971, che impone di commisurare le

sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle

violazioni.

2. - La questione è inammissibile.

Si deve al riguardo precisare che la stessa questione è stata in

precedenza disattesa da questa Corte (ord. n. 212 del 1989; sent. n.

83 del 1989; ord. n. 452 del 1987; sentt. nn. 364 del 1987 e 128 del

1986) sul rilievo del carattere cognitivo che assume la dichiarazione

del sostituto d'imposta in ordine ai redditi percepiti dai soggetti

nei cui confronti sono state effettuate le ritenute poi versate

all'erario.

In tal modo il problema, concernente l'assoggettamento a medesima

sanzione in caso di omessa o tardiva denuncia, sia di chi abbia

versato all'erario le ritenute, sia di chi non le abbia né

effettuate né versate, sia di chi le abbia effettuate ma non

versate, non risulta fino ad ora affrontato nei precisi termini nei

quali è stato ora prospettato.

Nel frattempo la Corte, esaminando questioni in parte diverse,

perché riguardanti altre ipotesi normative rispetto alle quali era

stato prospettato il medesimo problema dell'esigenza di una più

razionale graduazione delle sanzioni, ha mutato l'originario

indirizzo di infondatezza, rilevando in più occasioni (v., da

ultimo, sentenza n. 97 del 1994) l'incongruenza dell'attuale sistema

che assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realtà fra loro

diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore

gravità, pronunciandosi però per l'inammissibilità delle questioni

nella considerazione della obbiettiva difficoltà che incontrerebbe

un intervento additivo della Corte nei sensi auspicati.

In dette occasioni è stato tuttavia rivolto l'invito al

legislatore per una revisione delle norme di volta in volta

denunciate, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del

sistema sanzionatorio complessivo, in conformità al principio

enunciato dall'art. 10, punto 11, della legge di delega 9 ottobre

1971, n. 825, che prevede appunto la commisurazione d elle sanzioni

all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni e

quindi la differenziazione delle ipotesi diverse. Ciò anche nella

evidente considerazione, in relazione agli inconvenienti lamentati,

che il perfezionamento della disciplina sanzionatoria, nel senso di

una razionale graduazione delle sanzioni, costituisca il necessario

presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco (sentt.

nn. 97 del 1994 e 83 del 1989).

Tenuto perciò conto, da un lato, del carattere legislativo di una

possibile pronuncia correttiva di questa Corte in senso additivo,

come auspicato dal giudice rimettente, e dall'altro delle conseguenze

che determinerebbe l'unico intervento che potrebbe essere consentito

a questa Corte sullo specifico oggetto e cioè quello della

dichiarazione di illegittimità della norma denunciata, devesi

ribadire l'auspicio di un intervento legislativo che conferisca al

sistema l'invocata razionalità, in modo da eliminare gli

inconvenienti che è dato obbiettivamente di riscontrare nella

normativa vigente, come è dimostrato dalla frequenza con cui

questioni del genere di quella oggetto del presente giudizio vengono

sollevate, stante l'assenza di risposte nella sede legislativa che è

la più appropriata per eliminare gli inconvenienti determinati dalla

mancata graduazione delle sanzioni.

Per le ragioni anzidette la questione deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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