Articolo abrogato dal d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.
Abrogato dal 22 settembre 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.
Abrogato dal 22 settembre 1998
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni. - Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa (art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni in l. 27 aprile 1989, n. 154).
Art. 3 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalità del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonché quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - così operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'è quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perché la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericità delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perché, stante la diversità obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore può compiere attraverso una più attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano, di Torino e di Trento con le ordinanze indi…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanre…
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo più di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con più di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Art. 3 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
11 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1997 al 22 settembre 1998. 578 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.