Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9,

ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso

decreto, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dalla

Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra

Cercamondi Gino ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 565 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte il 31

agosto 1993) la Corte di appello di Ancona, nel corso di un giudizio

di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata per omessa

presentazione della dichiarazione di un sostituto d'imposta, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 (in

relazione all'art. 12, quarto comma, e 9, ultimo - recte: penultimo -

comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui

riserva lo stesso trattamento sanzionatorio a chi ometta di

presentare la dichiarazione dei redditi (o la presenti con ritardo

superiore ad un mese) e a chi presenti la dichiarazione nel termine

di legge ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello

competente oltre un mese dalla scadenza del termine di

presentazione, ipotesi considerata dal legislatore equivalente

all'omissione della presentazione.

Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con gli artt.

3 e 76 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10, n.

11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che reca, tra i principi e

criteri direttivi della delega, quello della commisurazione della

sanzione all'"effettiva entità oggettiva e soggettiva delle

violazioni".

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per il rigetto della questione secondo i precedenti

giurisprudenziali di questa Corte. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Ancona dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che,

in relazione agli art. 9, ultimo comma (recte: penultimo, nel testo

ora vigente per effetto dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n.

408), e 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo, prevede,

per il sostituto di imposta, la medesima sanzione sia nel caso di

omessa dichiarazione (o di dichiarazione ultratardiva, presentata

cioè oltre il mese dalla scadenza ed equiparata dal legislatore

all'omissione), sia nel caso che la dichiarazione sia presentata

tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a

quello competente con ritardo superiore ad un mese.

La denunciata previsione violerebbe: a) l'art. 3 della

Costituzione, apparendo irrazionale ed ingiusta l'equiparazione quoad

poenam di due ipotesi di cui, la prima, imputabile a responsabilità

del contribuente per dolo o colpa grave, e la seconda riferibile solo

a "insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà di

individuare l'ufficio competente"; b) l'art. 76 della Costituzione,

in relazione all'art. 10, n. 11, della legge n. 825 del 1971, che

indica, tra i principi della delega, quello della "migliore

commisurazione delle sanzioni .. all'effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni".

2. - Devesi preliminarmente ricordare che identica questione era

già stata sottoposta al sindacato di questa Corte, che la definì

con una pronuncia di inammissibilità (sent. n. 82 del 1989). Pur

ravvisando difatti l'incongruità dell'assoggettamento alla medesima

sanzione di ipotesi tra loro così diverse, la Corte osservò che

fosse più appropriato, in un'opera di revisione del regime

sanzionatorio nella sua globalità, l'intervento correttivo del

legislatore diretto a separare nettamente la disciplina del termine

di presentazione della dichiarazione da quella dell'ufficio

competente a riceverla e quindi a graduare le sanzioni in relazione

alla gravità delle violazioni.

Inoltre, nella coeva sentenza n. 83 del 1989, altra analoga

questione, relativa a diversa fattispecie normativa, veniva

dichiarata inammissibile per le stesse ragioni, formulandosi però in

modo espresso l'auspicio (ribadito nell'ordinanza n. 212 del 1989,

avente ad oggetto questione identica a quella oggetto del presente

giudizio) di quell'opera di revisione del sistema sanzionatorio

tributario da parte del legislatore, sì da realizzare tale

graduazione in conformità al principio enunciato dall'art. 10, n.

11, della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, che prevedeva

appunto la commisurazione delle sanzioni "all'effettiva entità

oggettiva e soggettiva delle violazioni". Nel formulare tale auspicio

la Corte sottolineava come il perfezionamento della disciplina

sanzionatoria, nei sensi anzidetti, costituisse necessario

presupposto per un corretto rapporto tra cittadino e fisco.

Il legislatore però non ha - nonostante il notevole tempo

trascorso e fatti salvi taluni episodici interventi di sanatoria,

comunque non automatica, bensì a domanda ed onerosa (per i sostituti

d'imposta, art. 21, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69,

convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, e art. 63 della legge

30 dicembre 1991 n. 413) - adottato le auspicate misure correttive,

dirette ad eliminare quelle disarmonie ed incongruenze nel quadro del

complessivo sistema sanzionatorio che hanno dato luogo a ripetuti

incidenti di costituzionalità conclusisi con varie pronunce di

questa Corte.

In tutte queste pronunce, anche quando si è dichiarata la non

fondatezza delle questioni, come nel caso della più recente sentenza

n. 103 del 1990, traspare tuttavia l'opportunità di adeguati

interventi legislativi che conferiscano al sistema quella complessiva

razionalità che elimini lo stato di disagio da più parti segnalato.

Per quel che riguarda la questione ora all'esame della Corte va

rilevato che l'ordinanza di rimessione fa riferimento non solo

all'art. 3 della Costituzione ma anche all'art. 76, per la ravvisata

disarmonia della normativa denunciata con i principi dettati dalla

legge di delega in base alla quale la prima è stata emanata.

Tuttavia si deve considerare che l'ordinanza suddetta, pur essendo

pervenuta a questa Corte soltanto il 31 agosto 1993, è del 24

febbraio 1987, anteriore cioè alle richiamate sentenze di questa

Corte nel frattempo intervenute e quindi ha affrontato la questione

senza ovviamente poter tener conto delle difficoltà che nelle

sentenze stesse si sono prospettate relativamente alla possibilità

di una pronunzia additiva, episodicamente legata alla fattispecie

normativa denunciata e quindi non ancorata ad una complessiva

revisione del sistema.

Anche la questione sollevata nel presente giudizio deve perciò,

per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in

relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto

comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge

9 ottobre 1971 n. 825, dalla Corte di appello di Ancona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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