Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 11 agosto 2006

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19818/2025

    17 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi, l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarli nella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza, mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo ove effettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce e non successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata.

    Art. 1 · Art. 6 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16421/2025

    18 giugno 2025

    In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio.

    Art. 1

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 254/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 20…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 269/2015

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2015

    riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con mo…

    Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/2008

    Questione infondata
    28 novembre 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc , la disciplina dettata dall'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, disponendo che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha adeguatamente motivato sia sulla applicabilità della disposizione denunciata - di interpretazione autentica (per la parte che interessa ai fini di causa) dell'art. 2, comma 1, lettera b ), primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e quindi dotata di efficacia retroattiva - nel giudizio a quo, sia sulle caratteristiche urbanistiche del terreno del contribuente, la cui stima secondo il valore venale in comune commercio è stata contestata in giudizio.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Se ne mostrano 10 su 11, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248~art1 · fonte del testo

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