1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ((Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno)). 2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
  • b)al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)). A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ((...)) 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)). ((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma. 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda)).

Testo vigente dal 30 ottobre 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/2023

    Questione infondata
    2 febbraio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTR dell'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, secondo cui l'annotazione catastale del carattere di ruralità dei fabbricati, necessaria ai fini dell'operatività dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale. Il rimettente, supponendo che la soppressione, conseguente a frazionamento, delle particelle catastali relative ad immobili per i quali è richiesto il riconoscimento della ruralità e la loro confluenza in nuovi subalterni renda impossibile l'annotazione ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, muove da un presupposto ermeneutico non corretto, poiché omette di considerare che la registrazione retrospettiva rientra nella funzione di aggiornamento propria del catasto e trascura la finalità di agevolazione sottesa alla portata retroattiva della normativa censurata, in quanto di interpretazione autentica. Essa infatti detta una disciplina procedimentale che è rivolta essenzialmente al passato, perché consente di dare evidenza catastale alla circostanza che un determinato fabbricato, che nel periodo considerato risultava censito, possedesse i requisiti di ruralità, essendo, invece, irrilevante che in un momento successivo esso abbia assunto una diversa configurazione catastale. (Precedente: O. 115/2015 - mass. 38416).

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/2015

    Questione inammissibile
    18 giugno 2015

    Sono manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) e dell'art. 2, comma 5- ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost., «nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici [per gli immobili rurali], senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi». Infatti, il rimettente non ha valutato, innanzitutto, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi del censurato art. 13, comma 14- bis , con cui «sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; le ordinanze di rimessione non hanno esaminato la conseguente regolamentazione data al procedimento di annotazione della ruralità, in particolare, dall'art. 4, il cui primo comma dispone: «L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande[...]». Inoltre, il rimettente non ha in alcun modo esaminato l'esistenza dei generali rimedi impugnatori che consentono ai Comuni la contestazione in giudizio degli atti di annotazione, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Neanche sono state prese in considerazione le sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000) né le sanzioni amministrative; né, infine, la circostanza che il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità dichiarati legittima i Comuni, oltre al recupero dell'imposta dovuta con gli interessi legali, all'irrogazione delle sanzioni previste per l'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta medesima. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 251/2014 e 165/2014; ordinanza n. 194/2014.

    Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2013 al 30 ottobre 2013. 27 parole tolte, 284 parole aggiunte in 2 capoversi.

… alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. aggiunto: Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. 2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

… adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. aggiunto: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutturetolto: , di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive delaggiunto: ... 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. … un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, aggiunto: purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle … del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettiziaaggiunto: . Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma. 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art2 · fonte del testo

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