Art. 142 codice dei beni culturali — Aree tutelate per legge

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

  • a)i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • b)i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • c)i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • d)le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • e)i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • f)i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
  • g)i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • h)le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • i)le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • l)i vulcani;
  • m)le zone di interesse archeologico ((...)). (( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree))che alla data del 6 settembre 1985:
  • a)erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B));
  • b)erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (( come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese)) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  • c)nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte)) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, (( comma 4)). Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 142 codice dei beni culturali, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/2016

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege ; e dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre. Sull'inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull'inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.

    Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 134 codice dei beni culturali · Art. 136 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 40 parole tolte, 47 parole aggiunte in 4 capoversi.

m) le zone di interesse archeologico tolto: individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree cheaggiunto: .... La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle areeche alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici tolto: come zoneaggiunto: , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone aggiunto: territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, tolto: ed erano aggiunto: limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La disposizione del comma 1 non si applicaaggiunto: , altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regionetolto: , aggiunto: abbia ritenuto in tutto o in partetolto: , abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al … Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma tolto: 3 aggiunto: 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari