Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Provvedimenti del giudice civile

Sentenza

Sottovoce della voce 140 nella classificazione del Massimario

56 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 26 maggio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 56ª delle 56 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10814/2025

    Correzione

    Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.

    L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

    Rv. 674590-01Rassegna di aprile 2025, p. 189Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10240/2025

    Contenuto › Motivazione

    Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza.

    L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.

    Rv. 674289-02Rassegna di aprile 2025, p. 40Art. 329 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9315/2025

    Deliberazione (della)

    In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 674506-01Rassegna di aprile 2025, p. 26Art. 18 fallimento · Art. 161 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2033/2025

    Contenuto › Conclusioni del P.M. e delle parti

    Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.

    La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.

    Rv. 673664-01Rassegna di gennaio 2025, p. 92Art. 112 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 161 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    Deliberazione (della)

    Contenzioso tributario - Dispositivo redatto in camera di consiglio - Natura di atto interno - Ragioni - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.

    In tema di contenzioso tributario, nella disciplina vigente prima delle modifiche apportate all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 220 del 2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 3 del citato art. 35, non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, poiché l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata, con conseguente sua validità anche se manca il dispositivo sottoscritto dal presidente, non essendo previsto nel citato art. 276, ultimo comma, c.p.c. un corrispondente vizio.

    Rv. 673791-01Rassegna di gennaio 2025, p. 117Art. 133 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 276 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 371/2025

    Deliberazione (della)

    Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

    Rv. 673603-01Rassegna di gennaio 2025, p. 18Art. 127-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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