Art. 136 codice privacy — Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento:

  • a)effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
  • b)effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  • c)((...)) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)).

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 136 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20387/2025

    21 luglio 2025

    Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, anche senza il consenso dell'interessato, è consentito nel rispetto dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 - da valutarsi con specifico riferimento alle regole deontologiche contenute nel d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, in particolare agli artt. 6, 8 e 12 -, con la conseguenza che la pubblicazione di immagini di persone con il logo "Polizia", a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, non può essere, di per sé, equiparata ad un'attività di "fotosegnalamento", che si caratterizza, invece, per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici dell'interessato.

    Art. 136 codice privacy · Art. 137 codice privacy · Art. 139 codice privacy · Art. 21 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 69, 70 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le disposizioni del presente titolo si applicanoaggiunto: , ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:

c) tolto: temporaneoaggiunto: ... finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione aggiunto: anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione tolto: artistica aggiunto: accademica, artistica e letteraria..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art136 · fonte del testo

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