Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 37 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3462/2026

    16 febbraio 2026

    In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).

    Art. 37 codice privacy · Art. 4 codice privacy

    Rassegna di febbraio 2026, p. 31 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2004 al 19 settembre 2018. 433 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

tolto: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

tolto: b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

tolto: c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

tolto: d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

tolto: e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

tolto: f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari