Art. 152 codice privacy — Autorità giudiziaria ordinaria

(( Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. )) Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

26

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 152 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15625/2026

    21 maggio 2026

    Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).

    Art. 152 codice privacy · Art. 2-ter codice privacy · Art. 27 cura italia · Art. 28 cura italia

    Rassegna di maggio 2026, p. 96 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2011 al 19 settembre 2018. 38 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Tutte le controversie che riguardanotolto: , comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante aggiunto: le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali tolto: o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,aggiunto: , nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. tolto: 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art152 · fonte del testo

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