Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3462/2026

    16 febbraio 2026

    In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).

    Art. 4 codice privacy · Art. 37 codice privacy

    Rassegna di febbraio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27558/2025

    15 ottobre 2025

    In tema di protezione dei dati personali, il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità; ne deriva che, in caso di "data breach", non può prescindersi dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno.

    Art. 4 codice privacy · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    Rassegna di ottobre 2025, p. 24 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, decr. n. 1697/2025

    23 gennaio 2025

    In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).

    Art. 4 codice privacy · Art. 52 codice privacy

    Rassegna di gennaio 2025, p. 87 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 19 settembre 2018. 1273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 38 capoversi.

tolto: Ai fini del presente codice si intende per:

tolto: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

tolto: b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

tolto: c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

tolto: d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

tolto: e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

tolto: f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

tolto: g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Mostra gli altri 30 capoversi cambiati

tolto: h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

tolto: i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

tolto: l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

tolto: m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

tolto: n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

tolto: o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

tolto: p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;

tolto: q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

tolto: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

tolto: b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

tolto: c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

tolto: d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

tolto: e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

tolto: f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

tolto: g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

tolto: h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

tolto: i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

tolto: l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

tolto: m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:

tolto: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

tolto: b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

tolto: c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita';

tolto: d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

tolto: e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

tolto: f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;

tolto: g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

tolto: g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. Ai fini del presente codice si intende per:

tolto: a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

tolto: b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

tolto: c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4 · fonte del testo

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