Art. 28 cura italia — Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

8

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 4) che ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui al presente articolo, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15625/2026

    21 maggio 2026

    Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).

    Art. 28 cura italia · Art. 2-ter codice privacy · Art. 152 codice privacy · Art. 27 cura italia

    Rassegna di maggio 2026, p. 96 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 4) che ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui al presente articolo, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art28 · fonte del testo

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