Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, settimo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte

dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso

proposto da Iacobbe Sabatina contro Direzione provinciale del tesoro

di Bari, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla soppressa IV sezione pensionistica centrale

della Corte dei conti, poi riassunto davanti alla sezione

giurisdizionale per la Puglia, la signora Sabatina Iacobbe impugnava

il provvedimento con il quale la Direzione provinciale del tesoro di

Bari le aveva negato il ripristino della reversibilità della

pensione privilegiata del primo marito, Renato Montrone (ex allievo

sottufficiale di complemento), che le era stata inizialmente concessa

e poi revocata a seguito del suo nuovo matrimonio con Vincenzo

Montrone.

Il ricorso della signora Iacobbe si basa sulla considerazione che,

essendo deceduto anche il secondo marito lasciandola senza mezzi di

sostentamento, debba rivivere il diritto alla reversibilità della

pensione del primo marito, in quanto la ratio della soppressione di

tale diritto a seguito delle seconde nozze prevista dall'art. 81,

comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e

militare dello Stato) dovrebbe rinvenirsi non nelle nozze in se

stesse, ma nel possesso da parte del secondo marito di un certo

reddito.

2. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, del suddetto art. 81, comma

settimo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui dispone la

perdita della pensione privilegiata di reversibilità in caso di

nuove nozze del beneficiario, senza necessità di alcuna verifica

delle condizioni economiche del nuovo coniuge.

Il giudice a quo dà atto che la giurisprudenza della Corte

costituzionale esclude l'equiparazione della situazione della

ricorrente (che, fino al momento del secondo matrimonio, godeva come

detto della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria di

cui era titolare il primo marito) a quella della vedova di guerra

(che gode invece di pensione indiretta, iure proprio ed a titolo

risarcitorio).

Nel sistema, tuttavia, si sarebbe verificato un quid novi per

effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993,

che ha dichiarato illegittimo l'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),

nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per

causa bellica perde il diritto alla pensione se contrae nuove nozze

con chi fruisce di un reddito superiore ad un certo limite.

La situazione così venutasi a creare sarebbe irragionevole,

violando l'art. 3 della Costituzione, in quanto la vedova titolare di

pensione indiretta di guerra può risposarsi senza perdere il diritto

al trattamento previdenziale anche se il nuovo marito gode di una

certa ricchezza, mentre la vedova cui è stata concessa la

reversibilità della pensione privilegiata di servizio non può

risposarsi se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il

nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza.

Tale irragionevole disparità di trattamento che è stata spiegata

alla luce della differenza di natura dei due tipi di pensione (quella

di guerra, infatti, ha carattere risarcitorio ed è concessa iure

proprio alla vedova del militare deceduto; quella privilegiata di

reversibilità, invece, ha natura previdenziale e assistenziale ed è

concessa a titolo derivato) in realtà, secondo il giudice a quo non

sarebbe giustificata, in quanto la pensione privilegiata ordinaria

non presenta un contenuto meramente equitativo, non mancando nella

sua attribuzione il fine di ripagare il dipendente delle menomazioni

subite a causa del servizio, che hanno prodotto effetti negativi

anche sul coniuge e sui figli.

3. - La norma impugnata, poi, sarebbe irragionevole in sé, perché

protrae anche al periodo successivo al riacquisto dello stato

vedovile l'incompatibilità tra il nuovo matrimonio ed il godimento

della reversibilità della pensione privilegiata del primo marito, e

violerebbe pure gli artt. 29 e 31 della Costituzione, per il

carattere di punitività che assume nei confronti dei titolari di

pensione di reversibilità che passino a nuove nozze, con implicito

incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della

famiglia legittima.

4. - La sollevata questione sarebbe, oltre che non manifestamente

infondata per i motivi sopra esposti, anche rilevante, benché il

ricorso della signora Iacobbe non sia inteso a rimuovere ab initio la

perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, bensì al

ripristino del beneficio in considerazione dell'intervenuto decesso

del secondo marito.

L'impossibilità del ripristino opposta dall'Amministrazione si

basa, infatti, sulla perdita del trattamento a causa del secondo

matrimonio e quindi sul protrarsi degli effetti della norma ablatoria

nonostante il ritorno della ricorrente allo stato vedovile.

5. - Nel presente giudizio non si è costituita la parte privata,

mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale chiede che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque manifestamente infondata. Rileva, in

particolare, che il ricorso proposto dinanzi al giudice a quo è

rivolto ad ottenere il beneficio pensionistico in considerazione

dell'avvenuto decesso del secondo marito, e non a contestare la

perdita della pensione a seguito delle nuove nozze.

Ciò potrebbe avere implicazioni negative sotto il profilo della

rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto il giudice

remittente avrebbe dovuto valutare innanzitutto se il ricorso potesse

essere deciso senza l'applicazione del citato art. 81 del d.P.R. n.

1092 del 1973, posto che, in base ai principi civilistici, le nuove

nozze, facendo cessare lo stato di vedovanza, fanno venir meno i

diritti patrimoniali e non patrimoniali che derivavano da tale stato.

La vedova che si è risposata non riacquisterebbe il primo stato

vedovile per la morte del secondo marito, proprio perché con il

secondo matrimonio verrebbe a cessare definitivamente il precedente

stato vedovile: a causa di ciò non potrebbe essere ripristinata la

pensione di reversibilità, per cui la questione proposta potrebbe

risultare inammissibile.

6. - Nel merito, la sentenza n. 361 del 1993 - che, secondo il

giudice a quo rappresenta una novità tale da giustificare la

rimessione della presente questione - sarebbe invece in linea con la

precedente giurisprudenza costituzionale, riferendosi alla pensione

indiretta della vedova per fatto bellico, che ha natura risarcitoria

ed è concepita come diritto autonomo indipendente dalle condizioni

economiche di chi ne fruisce. Era pertanto ingiustificato

condizionare tale diritto al fatto che il secondo marito godesse di

un reddito inferiore ad un certa misura.

Diversa sarebbe invece la situazione, oggetto del presente

giudizio, della vedova con pensione privilegiata di reversibilità:

il suo diritto sarebbe di natura derivata e non a titolo di doveroso

riconoscimento e di solidarietà per il sacrificio sopportato per la

perdita del congiunto a causa della guerra.

Pertanto non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Con riferimento, poi, al preteso contrasto con gli artt. 29 e 31

della Costituzione, l'Avvocatura sottolinea che la Corte

costituzionale ha affermato che tali parametri salvaguardano

essenzialmente i contenuti e gli scopi eticosociali della famiglia

come società fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sul

trattamento pensionistico, che inerisce a momenti strettamente

economici (ordinanza n. 325 del 1992). Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello

Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione

privilegiata di reversibilità in caso di nuove nozze del

beneficiario, senza necessità di alcuna verifica delle condizioni

economiche del nuovo coniuge.

Essa censura la norma sotto tre profili: a) innanzitutto, sarebbe

irragionevole il protrarsi anche al periodo successivo al riacquisto

dello stato vedovile dell'incompatibilità tra le nuove nozze e la

reversibilità della pensione privilegiata del primo marito; b)

inoltre, vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra

il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra (che

può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento

previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un certo reddito) e

quello a cui è stata concessa la reversibilità della pensione

privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non a costo

di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella

più assoluta indigenza); c) infine, la norma violerebbe anche gli

artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che

essa assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di

reversibilità che passino a nuove nozze, con implicito incentivo

delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia

legittima.

2. - Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui

il ricorso proposto dalla signora Iacobbe dinanzi alla Corte dei

conti era rivolto ad ottenere il "ripristino" del beneficio

pensionistico dopo il decesso del secondo marito, e non a contestare

la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, mentre è su

quest'ultimo profilo che il giudice a quo ha esaminato il problema ed

ha sollevato la questione. In realtà - soggiunge la difesa erariale

- la ricorrente non ha riacquistato il precedente stato vedovile a

seguito della morte del secondo marito, avendo il successivo

matrimonio fatto cessare definitivamente il primo stato vedovile: in

mancanza di tale stato non era proponibile una domanda di

reviviscenza della pensione di reversibilità, e la questione

risulterebbe pertanto irrilevante nel giudizio a quo.

L'eccezione non può essere accolta: infatti, il giudizio

principale è rivolto ad ottenere l'annullamento del provvedimento

che ha negato alla signora Iacobbe il ripristino della pensione di

reversibilità proprio sulla base della norma impugnata. In ogni

caso, il giudice a quo ritiene, con motivazione non implausibile, che

sia rilevante nella controversia sottoposta al suo esame lo scrutinio

di legittimità costituzionale della norma impugnata.

3. - Nel merito la questione è infondata.

Quanto al primo profilo di illegittimità denunciato, va osservato

che la reversibilità a favore del coniuge superstite dei trattamenti

pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto trova il suo precipuo

fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo

che si trovi in effettivo stato di bisogno - funzione che viene

assolta solo indirettamente, essendovi altri ed appositi strumenti a

tal fine predisposti dall'ordinamento - ma in quella di far

proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della

comunità coniugale, gli effetti ad essa connessi, in particolare

quello di sostentamento del coniuge superstite che prima era

assicurato dal reddito del de cuius garantendo al beneficiario la

protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del

congiunto (v. le sentenze n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le

pensioni di guerra, n. 405 del 1993). Senonché tale funzione viene

meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova

comunità coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non può

avere l'effetto di far rivivere gli effetti che conseguivano dalla

comunità precedente.

In altri termini, la pensione di reversibilità realizza una forma

di ultrattività della solidarietà coniugale, che dipende però

dallo status di vedovanza; poiché le nuove nozze estinguono tale

status cessa anche la suddetta ultrattività, ancorché la morte del

secondo coniuge abbia dato luogo ad una successiva vedovanza. Un

analogo fenomeno si produce, mutatis mutandis, anche in altri casi di

scioglimento di una precedente comunità coniugale a seguito della

nascita di una nuova: così l'assegno di divorzio cessa con il

passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato.

Pertanto, sotto questo profilo la norma impugnata non è

irragionevole, e non risulta quindi violato l'art. 3 della

Costituzione.

4. - Non è fondato neppure il secondo profilo di illegittimità

denunciato, relativo alla disparità di trattamento che si è venuta

a creare fra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di

guerra (che può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento

previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un notevole reddito)

ed il superstite a cui è stata concessa la reversibilità della

pensione privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non

a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa

nella più assoluta indigenza).

Come è noto, i trattamenti pensionistici sono differenziati in

varie tipologie. Per quanto qui interessa, basti ricordare: a) le

pensioni ordinarie (che presuppongono un rapporto d'impiego alle

dipendenze dello Stato), b) le pensioni privilegiate, civili e

militari (corrisposte a chi, avendo prestato allo Stato un

determinato servizio, abbia riportato una lesione o una malattia), c)

le pensioni di guerra, che si sottodistinguono a seconda che siano

"dirette" (c/1), cioè a favore di chi abbia subito un danno fisico

per eventi bellici; "indirette" (c/2), a favore di familiari di chi

sia successivamente deceduto per cause belliche; "reversibili" (c/3),

a titolo derivato a favore dei superstiti di chi, menomato da eventi

bellici, sia deceduto per cause diverse.

Ai fini della presente decisione, va rilevato che, secondo

l'orientamento consolidato di questa Corte (ribadito in molte

pronunce: v., da ultimo, le sentenze nn. 390 del 1997 e 431 del 1996

e l'ordinanza n. 461 del 1998), non esiste omogeneità fra i

trattamenti sub b) e sub c) posti a confronto dal giudice a quo: i

primi rappresentano la proiezione di un precedente beneficio

economico goduto, del quale condividono la natura reddituale, mentre

i secondi (a parte il caso sub c/3) hanno natura risarcitoria e

spettano a titolo originario ai beneficiari.

Quanto all'ammontare, le pensioni di guerra sono determinate

normalmente in funzione dell'entità del danno subìto, quelle

ordinarie e privilegiate in relazione alla base pensionabile.

Queste disomogeneità possono comportare legittime valutazioni

legislative, diverse a seconda del tipo di pensione. Così, "se sul

piano processuale possono non sussistere elementi idonei a

giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela delle

ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,

sussistono viceversa motivi che giustificano una differente normativa

in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti violato

il principio di uguaglianza" (v. la sentenza n. 55 del 1980).

È per questo che il legislatore ha regolato diversamente le

conseguenze delle nuove nozze sul diritto alla reversibilità della

pensione: tale diritto veniva e viene sempre a cessare, nel caso di

trattamento privilegiato (sub b) e di trattamento di reversibilità

di guerra (sub c/3); si perdeva invece se il nuovo coniuge possedeva

un reddito superiore ad una certa soglia, nel caso di pensione

indiretta di guerra (sub c/2). Nelle prime due ipotesi la normativa

non è stata ritenuta irragionevole per le considerazioni sopra

illustrate, di modo che - come già rilevato dalla sentenza n. 375

del 1989 - anche nel caso delle pensioni di guerra sub c/3 il venir

meno dello stato di vedovanza per consapevole scelta può

giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione

del beneficio, considerato il suo carattere derivato. Viceversa, nel

diverso caso della pensione indiretta di guerra, è stata ritenuta

non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali

dipendenti dalle nuove nozze, poiché trattasi di un diritto

acquisito a titolo originario e indipendente da valutazioni inerenti

lo status economico (sentenza n. 361 del 1993). A seguito di tale

pronuncia si è accentuata la differenza di trattamento rispetto alla

pensione ordinaria privilegiata, ma senza che ciò comporti una

lesione del principio di uguaglianza, data la predetta diversa

natura.

5. - Infine, è infondato anche il terzo profilo di illegittimità

denunciato dal giudice a quo relativo alla violazione degli artt. 29

e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che la norma

impugnata assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di

reversibilità che passino a nuove nozze, con il conseguente

incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della

famiglia legittima; fenomeno questo che tenderebbe a verificarsi di

frequente.

Come questa Corte ha già sottolineato, la normativa pensionistica

"esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del

nucleo familiare", cui invece tende a riferirsi l'art. 29 della

Costituzione, che salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi

etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio. Ed analoghe considerazioni valgono in riferimento

all'art. 31 (v. la sentenza n. 2 del 1980 e l'ordinanza n. 325 del

1992). Nemmeno questi principi costituzionali appaiono, quindi,

ostativi delle disposizioni impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale

civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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