Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.81, terzo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), in relazione all'art. 24, secondo comma,

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Disciplina del trattamento di

riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 24

ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Anna

Giulia Fedeli ved.Modolo contro il Direttore Provinciale del Tesoro

di Bolzano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Anna Giulia Fedeli nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv.Umberto Coronas per Anna Giulia Fedeli e l'Avvocato

dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1988 (R.O. n. 537 del

1989) la Corte dei conti, nel ricorso proposto da Anna Giulia Fedeli

ved. Modolo contro il Direttore Provinciale del Tesoro di Bolzano, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e

36 della Costituzione e del medesimo art. 81, terzo comma, in

rapporto all'art.24, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n.

153, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Alla Sig.ra Anna Giulia Fedeli era stata negata la pensione di

riversibilità quale vedova dell'ex direttore della C.C.I.A. di

Bolzano Alberto Modolo, per mancanza del requisito di durata biennale

del matrimonio prescritto dall'art. 81 citato.

Il Modolo, nato il 17 marzo 1908, aveva contratto matrimonio,

infatti, il 16 aprile 1979 ed era deceduto il 14 aprile 1981 due soli

giorni prima, cioè, del compimento del biennio.

Premette il giudice rimettente che il menzionato art.81 richiede

ancora "alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo

la cessazione dal servizio e dopo il compimento del

sessantacinquesimo anno di età" la condizione "che il matrimonio sia

durato almeno due anni".

La limitazione suindicata violerebbe innanzitutto il principio di

uguaglianza (art. 3) in quanto discrimina le vedove (o i vedovi) il

cui coniugio sia durato "almeno due anni" e le vedove (o i vedovi)

con durata di matrimonio inferiore, affidando il riconoscimento del

diritto a una circostanza futura, incerta ed imprevedibile.

Sarebbero lesi, così, i fondamentali diritti della famiglia come

società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), mentre

resterebbe pure compresso il diritto del pensionato alla formazione

della famiglia (art. 31 Cost.), incidendosi negativamente anche sulle

garanzie retributive (art. 36 Cost.).

2. - Il Collegio a quo prospetta, in subordine, altro profilo di

incostituzionalità e cioè - senza mettersi in discussione il

requisito del biennio - la disparità di trattamento con la analoga

disciplina I.N.P.S. (art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) che

pone l'età del pensionato contraente le nozze, ai fini del diritto a

pensione di riversibilità per il coniuge superstite dopo il

trascorso biennio, in anni 72, e l'art. 81 in esame, invece, che pone

il limite d'età a 65 anni.

3. - Con memoria depositata il 13 dicembre 1989 si è costituita

la sig.ra Anna Giulia Fedeli vedova Modolo, rappresentata e difesa

dall'Avv. Umberto Coronas, chiedendo che siano dichiarate fondate le

sollevate questioni di costituzionalità, così come contenuto

nell'ordinanza di rimessione. Con atto depositato il 19 dicembre 1989

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

richiesta di infondatezza della questione, poiché la disposizione in

argomento sarebbe posta a tutela, ragionevolmente, non solo

dell'erario ma soprattutto del pensionato. Considerato in diritto

1.1. - L'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 recante le norme sul trattamento di quiescenza del personale

statale subordina il diritto alla pensione di riversibilità per il

coniuge, il quale abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal

servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età,

alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2. - Il Collegio rimettente dubita della legittimità del

disposto, assumendo discriminatorio - ex art. 3 Cost. - il mero

decorso del tempo, (fissato in un biennio), per i fini del

riconoscimento della riversibilità, con un irrazionale collegamento

unicamente ad accadimenti futuri ed imprevedibili; talché la

negativa incidenza verrebbe, così, a proiettarsi sui valori

costituzionali inerenti alla compagine familiare (artt. 29 e 31),

nonché sulle garanzie della conseguente tutela retributiva (art.

36).

Sotto il più limitato profilo di un confronto con la

legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità e la vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. (art. 1 del

decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, come

sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) ove mai

restasse ferma la legittimità del trascorso biennio, sussisterebbe

evidente disparità con riferimento alla diversa età di anni 72, ivi

contemplata per il decorso del detto termine.

2. - La questione è fondata. Oppone l'Avvocatura dello Stato che

la norma in esame, col prescrivere almeno un biennio nella durata del

rapporto di coniugio per l'insorgere del trattamento riversibile, si

prospetterebbe razionale e coerente, poiché intesa a difendere da

iniziative "maliziose e fraudolente" non soltanto l'erario, ma

soprattutto il pensionato propenso alle nozze: costui, in altri

termini, dall'applicazione di norma siffatta riceverebbe una certa

protezione nei confronti di pretestuose iniziative ex altera parte,

delle quali potrebbe altrimenti restare vittima.

L'assunto riecheggia quei precedenti parlamentari che portarono

all'adozione della norma nei sensi di cui in fattispecie.

Tuttavia dai medesimi atti esso appare già vivacemente

contrastato, in quanto emerge dalla discussione del tempo che la

legge avrebbe meglio dovuto disciplinare, in astratto, la normalità

dei casi "rappresentati dai regolari vincoli matrimoniali contratti

col consapevole assenso di entrambi i coniugi", non già, invece,

venir predisposta sol tenendosi conto di pur possibili

situazioni-limite, per le quali altra dovrebbe essere la remora

positiva (Atti Camera - prima Commissione - seduta del 19 luglio

1957: discussione delle proposte in origine trasfuse nella legge 15

febbraio 1958, n. 46). Queste asserzioni si pongono oggi tanto più

valide ove si considerino talune connotazioni del rapporto coniugale

che nella società attuale, con ovvia rilevanza sul piano giuridico,

affiorano e sono vivamente avvertite: con il crescere dell'età media

sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età

meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di

rimedio alla solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente

è dato rilevare nel tempo odierno, in cui prevalgono sovente, o

cercano comunque di prevalere sui singoli, interessi largamente di

massa. Il rapporto di coppia è ricercato e contratto, quindi, da

persone in età avanzata, quale fonte di reciproco conforto

nell'attuazione di una unione volta ad affrontare, nelle migliori

reciproche condizioni di vita, le quotidiane esigenze.

È di chiara evidenza, dunque, come tale contesto di realtà

assolutamente contraddica ad una presunta genesi del coniugio

tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o

fraudolenti per i quali, là dove in effetti posti in essere,

diversamente dovrebbero ritrovarsi le remore opportune.

3. - La normativa qui largamente descritta nei suoi effettivi

presupposti si pone, perciò, irrazionale, per la generalità dei

casi, in quanto collegata alla mera durata del matrimonio. La qui

affermata ingiustificata assenza di ragionevolezza nei termini

suddetti comporta conseguente declaratoria di illegittimità ex art.

3 Cost., restando assorbita ogni altra prospettazione. D'ufficio, ex

art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria va estesa alle

altre disposizioni identicamente limitative, poiché va escluso, come

dalla Corte è già stato fatto recentemente, che esse possano essere

variamente rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema

pensionistico dettato per i pubblici dipendenti (cfr. sentenze n. 15

del 1980 e n. 587 del 1988): art. 6, secondo comma, legge 22 novembre

1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro); art. 10, settimo comma,

legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento

quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto").

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il

matrimonio sia durato almeno due anni";

Dichiara d'ufficio - a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno

due anni";

b) dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n.

699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni

straordinari al personale del lotto") limitatamente alle parole "e

sia durato almeno due anni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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