Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1979 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1976 dalla Corte

dei conti, sul ricorso di Graziadei Luciana, iscritta al n. 249 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 208 del 26 luglio 1978. Visto l'atto di costituzione di

Graziadei Luciana;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito l'avv. Marco Vais per Graziadei Luciana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1976 nel corso del giudizio promosso

con ricorso di Graziadei Luciana avverso la decisione di reiezione (ai

sensi dell'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) della domanda

di pensione di riversibilità per essere stato il matrimonio con il

coniuge, già dipendente dell'Amministrazione provinciale di Venezia,

celebrato dopo la cessazione dal servizio senza che fosse nata prole e

per essere lo stesso durato meno di due anni, ha sollevato, su

eccezione della parte, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge n. 1646 per contrasto con l'art. 3 Cost.

La norma impugnata nel condizionare, tra l'altro, al trascorso

biennio di matrimonio la concessione del trattamento di riversibilità,

senza prendere in considerazione la particolare situazione di coloro

che hanno celebrato matrimoni successivamente allo scioglimento di

precedenti matrimoni (di uno dei coniugi) ma che non hanno soddisfatto

la predetta condizione per essere uno dei coniugi deceduto prima che

fosse trascorso il biennio, integrerebbe una illogica discriminazione

tra coloro che, provenienti da divorzio, sono soggetti alla disciplina

della legge n. 1646/1962 (Casse pensioni degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro), e coloro il cui trattamento è

regolato dalle leggi 12 agosto 1962, n. 1338 e 30 aprile 1969, n. 153

nei cui confronti, per effetto dell'art. 32 della legge 3 giugno 1975,

n. 160, si prescinde dal biennio di durata del matrimonio a condizione

che lo scioglimento del precedente matrimonio sia intervenuto entro il

31 dicembre 1975.

Nella stessa ordinanza è stata prospettata l'opportunità di

estendere l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla norma di cui

all'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, sul trattamento pensionistico degli impiegati civili e

militari dello Stato che non prescinde, al pari dell'art. 6 della legge

n. 1646, dalla generale condizione del biennio di durata del matrimonio

nei confronti di coloro che provengono da divorzio.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la parte privata che ha

insistito perché la questione sia ritenuta fondata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti

solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità della disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge

22 novembre 1962, n. 1646, che tra i requisiti per la concessione del

trattamento di riversibilità, pone quello che il matrimonio del

pensionato sia durato almeno due anni; e ciò in quanto detta

disposizione "non prescinde dalla condizione della durata del

matrimonio (biennio) quando trattisi di matrimoni successivi a

divorzio".

Si osserva nell'ordinanza che l'art. 32 della legge 3 giugno 1975,

n. 160, riformando la disciplina delle pensioni erogate dall'Istituto

Nazionale per la previdenza sociale, (per le quali, ai fini della

concessione del trattamento di riversibilità è del pari richiesto che

il matrimonio sia durato almeno due anni), ha disposto che da quel

requisito si prescinde quando il matrimonio sia stato contratto dopo lo

scioglimento d'un precedente matrimonio a norma della legge 1 dicembre

1970, n. 898, purché entro il 31 dicembre 1975; e che pertanto, in

seguito a questa innovazione legislativa, si è verificata una illogica

discriminazione tra due categorie di soggetti versanti in condizioni

sostanzialmente ed obbiettivamente identiche, i provenienti da divorzio

il cui trattamento pensionistico è regolato dalla legge dianzi

ricordata, e quelli il cui trattamento pensionistico ricade sotto la

disciplina della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Casse pensioni degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). L'ordinanza di

rimessione prospetta, conseguentemente, la opportunità che la

eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 della legge

n. 1646 del 1962 venga estesa anche all'analoga disposizione dell'art.

81, terzo comma, del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092.

2. - La questione è fondata. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio

1975, n. 3 ebbe già a dichiarare non fondata la questione di

legittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962,

n. 1646, e dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958,

n. 46 (modificato dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n.252, e ora

sostituito dall'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092), questione allora prospettata sotto altri

profili e anche in riferimento a diversi parametri costituzionali; e

ciò osservando, in particolare, che "i criteri limitativi per le

pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già

pensionati sono stati dettati in via generale, dal legislatore, come

remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per

naturale affetto, e quindi, in tal senso, sospettabili, sicché le

condizioni restrittive, volte a garantire, in qualche modo, la

genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si risolvono anche nella

tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative".

Ma quella pronuncia, anche nella ricordata motivazione, che qui si

conferma, circa la legittimità - in via generale - dei requisiti

limitativi per la concessione delle pensioni di riversibilità, non

osta alla odierna decisione di accoglimento, che si impone in relazione

alla denunciata disparità di trattamento, determinata dalla legge di

riforma delle pensioni erogate dall'INPS, con l'introduzione della

deroga al requisito della durata minima del matrimonio nella speciale

ipotesi di matrimonio successivo a divorzio di uno dei coniugi.

L'art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, (che sostituisce il

secondo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel

testo risultante dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153),

dispone infatti che da quel requisito si prescinde "per i matrimoni

celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente

matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1

dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975". Questa

disposizione, intesa a consentire l'accesso alla pensione di

riversibilità nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un

regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva dalla

preesistente impossibilità giuridica, dovuta alla indissolubilità

d'un preesistente vincolo matrimoniale (e in questa prospettiva la

norma prevede un termine per la sua efficacia temporale, limitata ai

matrimoni celebrati non oltre il 31 dicembre 19751, ha prodotto una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie

di aventi titolo a pensione di riversibilità, in base alle leggi

concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di

previdenza del Ministero del tesoro, ed i pensionati civili e militari

dello Stato. La ratio della norma derogatrice ne esige la estensione

anche a beneficio delle ricordate categorie, non potendosi individuare

alcun elemento idoneo a giustificare una diversa disciplina del

requisito di cui è causa, per la concessione delle pensioni di

riversibilità.

Di conseguenza, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

nonché - a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -

dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto

dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non

consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal

pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i

matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del

precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della

legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975";

dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi

termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato

con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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