Corte costituzionale

Sentenza n. 502/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22

novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza

emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al

n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la

Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da

Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

La Patti, vedova di Orlando Salvatore, già dipendente

dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi alla Corte dei

conti, il provvedimento con il quale le è stato negato il

trattamento di riversibilità in morte del marito, deceduto il 30

gennaio 1978, perché il matrimonio era stato contratto, addì 26

aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento

del 65° anno d'età dell' ex dipendente, con differenza fra i due

coniugi superiore (e non inferiore, come richiesto dell'art. 81,

terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni.

Ricorda il giudice a quo la precedente sentenza della Corte

costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi così

come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare

tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la

condizione della durata minima biennale, altro requisito coevamente

già richiesto dal citato art. 81.

La norma appare perciò ingiustamente discriminatoria quando il

matrimonio non abbia potuto essere celebrato antecedentemente alla

cessazione dal servizio a causa della carenza d'una legislazione

divorzistica, che avrebbe potuto affrancare gli interessati da

precedenti vincoli matrimoniali.

Sotto tale profilo appare contrastare con l'art. 3 della

Costituzione.

Si è costituita la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv.

Giambattista Lazagna.

Nella memoria depositata il 14 ottobre 1985, rammentato che di

fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un giudizio

di illegittimità costituzionale della norma in questione

risolverebbe il problema proposto. Considerato in diritto

1. - L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali)

stabilisce che la pensione di riversibilità spetta alla vedova di

pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal

servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi

superiore ai venticinque anni.

La norma prevedeva anche che - nella medesima ipotesi di nozze

contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio

avesse avuto durata almeno biennale. Senonché è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i

matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del

precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della

legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ciò onde consentire, limitatamente a

nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di

riversibilità nei casi di impossibilità alla instaurazione di un

regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di

preesistente matrimonio.

Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna

fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3 Cost. -

irrazionale disparità.

2. - La questione è fondata.

L'accesso alla pensione di riversibilità, nelle ipotesi in cui la

celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla

legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente

vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte

le situazioni relative; non v'è infatti giustificazione di sorta a

una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto

all'altro.

Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità

costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché - a norma dell'art. 27 l.

11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre

1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni

venticinque, anziché venti) per effetto della sentenza di questa

Corte 15 febbraio 1980, n. 15.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma,

del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre

nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per

i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al

requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai

venticinque anni;

Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi

termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della

sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre

1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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