Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno

1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia,

sul ricorso proposto da Guidarelli Alessandra contro la Direzione

provinciale del tesoro di Milano iscritta al n. 1231 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in materia pensionistica promosso

dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per colpa dal

coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Lombardia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo dal

diritto alla pensione di riversibilità il coniuge del dipendente

separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una

previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già

dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in

precedenti sentenze. A tale proposito il giudice contabile ha

richiamato le sentenze n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del

1989 e n. 346 del 1993.

Il rimettente sostiene che la questione è rilevante perché dal

suo accoglimento dipende la decisione del ricorso, ed ha evidenziato,

sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che la ratio

ispiratrice della norma impugnata è del tutto analoga a quella delle

sentenze sopra indicate, sicché sarebbe palese la violazione degli

artt. 3 e 38 della Costituzione.

2. - La parte privata non si è costituita, né ha prestato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia,

dubita che l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092, nella parte in cui esclude dal godimento della pensione di

riversibilità la vedova separata per colpa con sentenza passata in

giudicato, sia in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

A sostegno della prospettata questione il giudice contabile

richiama, a titolo di precedenti specifici, le sentenze n. 286 del

1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989 e n. 346 del 1993 di questa

Corte.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha già sottoposto a scrutinio il

rapporto tra la pensione di riversibilità e la separazione per

colpa.

In un primo tempo la Corte, con sentenza n. 14 del 1980, aveva

ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che

sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilità per il

coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale

divieto trovava una razionale giustificazione, secondo quella

sentenza, soprattutto nella disaffezione ed estraneità del coniuge

superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata

addebitata la colpa della separazione. Osservava, in proposito, la

sentenza che la riforma del diritto di famiglia, istituendo la nuova

figura della separazione con addebito, ha mostrato di voler ancora

considerare rilevante che in certi casi il fallimento del rapporto

matrimoniale sia da ricondurre alla responsabilità di uno dei

coniugi, e quindi giustificava i relativi effetti patrimoniali

negativi. L'orientamento di questa Corte era stato all'epoca

condiviso anche dalla Corte di cassazione.

A partire, però, dalla sentenza n. 286 del 1987, la Corte

costituzionale ha sottoposto a "rimeditazione" il proprio punto di

vista, specie sulla base della legge 6 marzo 1987, n. 74, che,

modificando varie norme della legge n. 898 del 1970 in materia di

divorzio, ha riconosciuto il diritto del coniuge divorziato,

sempreché titolare di assegno e non passato a nuove nozze, alla

pensione di riversibilità. Questa Corte, dando anche per pacifica la

natura previdenziale della pensione in questione, è pervenuta alla

conclusione che il divieto fosse divenuto ormai ingiustificato, ed ha

ritenuto illegittime due norme relative a lavoratori del settore

privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la

pensione di riversibilità.

Tale nuovo orientamento è stato ribadito con le sentenze n. 1009

del 1988 e n. 450 del 1989, nelle quali la Corte ha eliminato dal

sistema altre norme analoghe a quella odierna, ma sempre riguardanti

lavoratori del settore privato.

Più di recente, poi, con la sentenza n. 346 del 1993, è stata

presa in esame anche la normativa del settore pubblico, essendo stata

sottoposta a scrutinio la legge relativa alla Cassa di previdenza per

le pensioni degli impiegati degli enti locali. La particolarità di

questa disciplina risiedeva nel fatto che la norma impugnata, pur

escludendo il coniuge separato per colpa dal diritto alla pensione di

riversibilità, faceva salva la possibilità, qualora fosse provato

lo stato di bisogno, di corrispondere al coniuge superstite un

assegno alimentare, sia pure nella limitata percentuale del venti per

cento della pensione diretta. In quell'occasione la Corte, rilevando

l'elemento di diversità di tale normativa rispetto a quelle già

colpite con le sentenze sopra citate, ha ciò nonostante ritenuto

opportuno "accordare prevalenza ai consistenti aspetti di

assimilazione" in rapporto a quelli di differenziazione, pervenendo

ad un'ulteriore pronuncia di accoglimento.

3. - Non può essere posto in dubbio che anche la norma oggi

impugnata sia ispirata ad una ratio identica a quella sulla quale si

basava la normativa esaminata nella sentenza n. 346 del 1993 ora

richiamata; il testo unico sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, infatti, prevede la

possibilità della corresponsione dell'assegno alimentare, in caso di

stato di bisogno del coniuge superstite, nella misura del venti per

cento della pensione diretta (art. 88 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1092 del 1973). Ed è perciò evidente che, per

le ragioni in passato già esposte, anche la norma sottoposta al

presente giudizio debba essere dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Occorre peraltro riaffermare che la possibilità riconosciuta al

coniuge separato per colpa o con addebito di essere ammesso a fruire

del trattamento di riversibilità è da collegarsi necessariamente al

pregresso godimento del diritto agli alimenti a carico del defunto.

Tale presupposto, che è indice dello stato di bisogno del coniuge

titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in

sintonia con quella sul divorzio (art. 9 della legge n. 898 del 1970,

novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) e segna il limite della

pretesa economica dell'avente diritto (v. sentenza n. 777 del 1988).

Parimenti, nel caso in cui il coniuge superstite, già separato o

divorziato, sia passato a nuove nozze, si verifica la cessazione

dell'erogazione della pensione di riversibilità e dell'assegno

alimentare, così come stabilito dall'art. 81, settimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

4. - A seguito delle argomentazioni ora esposte e del

corrispondente dispositivo la Corte ritiene che debba essere

dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto

comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilità del quarto

comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in

giudicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla

pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la

separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato,

allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del

coniuge poi deceduto;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima

proposizione, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che

estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la

separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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