Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma

secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modif. dall'articolo

unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14

maggio 1969, n. 252 e dell'art. 81, comma terzo, del t.u. approvato

con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Pensione di riversibilità alle

vedove - Differenza di età tra i coniugi), promosso con ordinanza

emessa il 4 febbraio 1976 dalla Corte dei Conti - Sez. III

giurisdizionale - , sul ricorso di Avellino Maria Arcangela, iscritta

al n. 729 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.

Visti l'atto di costituzione di Avellino Maria Arcangela e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avvocato Mario Cassiano, per Avellino e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da Avellino Maria Arcangela, alla

quale era stata negata la pensione di riversibilità quale vedova di un

pensionato statale - per essere stato il matrimonio contratto il 31

gennaio 1960 quando il marito aveva un'età di oltre 73 anni e la

ricorrente oltre 25 di meno - per mancanza di requisiti richiesti

dall'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, la

Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma

secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (recante: "Nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato

dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1

della legge 14 maggio 1969, n. 252, nonché dell'art. 81, comma terzo,

del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione

del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato"), nelle parti in cui

prevedono una determinata differenza di età fra i coniugi.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, la

Corte dei conti premette che il diritto alla riversibilità è del

tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione diretta e deriva

direttamente dal vincolo coniugale o di parentela. Da tale premessa e

dalla considerazione che per i trattamenti pensionistici di guerra non

è prevista la limitazione in questione al diritto alla pensione di

riversibilità prevista invece per le pensioni ordinarie, la Corte dei

conti trae la conseguenza della irragionevolezza di tale limitazione,

apparendole incongruo avere sancito con essa una praesumptio fraudis

negata invece per le pensioni di guerra.

Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, non

potendosi - secondo quanto affermato nell'ordinanza di rimessione -

giustificare la differenza di disciplina fra riversibilità di pensioni

di guerra e riversibilità di pensioni ordinarie in base alla diversa

causa che dà origine al rispettivo diritto alla pensione diretta.

Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,

sulla base dei principi già affermati da questa Corte con la sentenza

n. 3 del 1975. Ha dedotto, in particolare, che nessun raffronto può

essere instaurato per quanto concerne la normativa impugnata, con

quella vigente in materia di pensioni di guerra, stante il carattere

risarcitorio di queste ultime - che le pensioni ordinarie non hanno - e

la loro peculiarità, in relazione alla quale non irragionevolmente il

legislatore ha dettato una diversa e particolare disciplina.

Si è costituita anche la parte privata, facendo proprie le

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione ed insistendo perché la

questione sia ritenuta fondata. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma

secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato

dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, numero 264 e dall'art.

1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, nonché dell'art. 81, terzo

comma, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

nelle parti in cui prevedono, in materia di pensioni ordinarie dei

dipendenti statali, una determinata differenza massima di età tra i

coniugi quale condizione perché la vedova abbia diritto alla pensione

di riversibilità.

2. - Va precisato che l'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n.

46, nel testo modificato dalle leggi 28 aprile 1967, n. 264 e 14 maggio

1969, n. 252, prevedeva, in materia di riversabilità delle pensioni

ordinarie dei dipendenti statali, che la vedova del pensionato, ove il

matrimonio fosse stato contratto dopo la cessazione dal servizio,

avesse diritto alla pensione di riversibilità solo se il matrimonio

fosse stato contratto dal pensionato prima del conseguimento del 72

anno di età, fosse durato almeno due anni e la differenza di età fra

i coniugi non fosse maggiore di anni venti e che si potesse prescindere

da tali condizioni soltanto ove il matrimonio fosse stato contratto dal

pensionato prima del compimento del 65 anno di età, o qualora da esso

fosse nata prole.

L'art. 81 del successivo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha

mutato dette condizioni, stabilendo che "la vedova del pensionato ha

diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia

anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che

il pensionato compisse il 65 anno di età ovvero se dal matrimonio sia

nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati

legittimati figli naturali. La pensione di riversibilità spetta anche

alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la

cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65 anno di età a

condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la

differenza fra i coniugi non superi i 25 anni".

Tutte le norme citate pongono, quale condizione per il diritto

della vedova alla pensione di riversibilità ordinaria, una differenza

massima di età fra i coniugi .

Secondo la Corte dei conti ciò contrasterebbe con l'articolo 3

della Costituzione perché la previsione, in materia di pensioni

ordinarie dei dipendenti statali, di una differenza massima di età fra

coniugi, non trova riscontro nella normativa sulla riversibilità delle

pensioni di guerra e si avrebbe quindi una differenza di trattamento

priva di razionale giustificazione.

La questione non è fondata.

3. - Invero questa Corte ha già ripetutamente affermato il

particolare carattere delle pensioni di guerra, non assimilabile sul

piano sostanziale alle pensioni ordinarie, data la loro natura

risarcitoria (sent. nn. 113/1968 e 147/1971) e la mancanza di ogni

collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio.

La pensione di guerra, ad avviso di questa Corte, ha causa e

finalità nettamente distinte da quelle delle pensioni ordinarie e

pertanto l'ordinamento delle pensioni di guerra, nella legislazione

pensionistica, ha una sua autonomia, giustificata dalla particolarità

della materia: la sua ratio risarcitoria, d'altronde, comporta

valutazioni legislative le quali possono non trovare riscontro nel

campo della disciplina delle pensioni ordinarie.

Ne deriva che se - come questa Corte ha più volte ritenuto - sul

piano processuale possono non sussistere elementi idonei a giustificare

una differente disciplina in ordine alla tutela delle ragioni degli

aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra (sentenze nn. 38/1972,

41/1973; 85/1975; 131/1975), sussistono viceversa motivi i quali

giustificano una differente normativa in ordine alla disciplina

sostanziale, senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza

(sent. numero 277/1974), posto che per riscontrare violazione del

principio di uguaglianza, occorre che a situazioni sostanzialmente

identiche od omogenee, corrispondano, senza alcuna razionale

giustificazione, differenti discipline.

Consegue che legittimamente il legislatore, nell'uso dei suoi

poteri discrezionali e tenendo conto del carattere risarcitorio delle

pensioni di guerra, poteva disporre per le vedove - come ha fatto - un

trattamento più favorevole in materia di riversibilità di tali

pensioni rispetto a quello previsto in materia di pensioni ordinarie

degli impiegati dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel

testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264

e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dell'art. 81, comma

terzo, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della

Corte dei conti indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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