Corte costituzionale

Sentenza n. 587/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo

comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del

lotto"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dalla Corte

dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da

D'Errico Maria, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.239 dell'anno

1983;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 (r.o. n. 570 del

1976) nel corso di un giudizio promosso da D'Errico Maria, alla quale

era stata negata la pensione quale vedova del ricevitore del lotto Di

Chiara Francesco per mancanza del requisito relativo alla differenza

di età (non maggiore di anni 20) prevista dall'art.10, settimo

comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, la Corte dei conti Sezione

III giurisdizionale sollevava questione di legittimità della

riferita norma, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost.

Deduceva il Collegio che il subordinare il diritto alla pensione

di riversibilità alla vedova, coniugata al dipendente dopo che

costui aveva raggiunto il 65° anno di età, alla condizione che tra i

coniugi non sussistesse differenza di età superiore ad anni 20,

opererebbe un irrazionale condizionamento della libertà matrimoniale

(artt.3 e 29, primo comma, Cost.), oltreché violazione dei

successivi artt. 31 e 36 per incidenza sulle garanzie retributive.

2. - Restituiti gli atti al giudice a quo per un riesame della

rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) la

Corte dei conti reiterava la rimessione (ord. n. 218 del 1983) per

"la permanente validità delle argomentazioni già svolte" in ordine

alla riversibilità alla vedova, circoscrivendo, tuttavia, il

riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 29

(primo comma), 36 (primo comma). Considerato in diritto

1. - L'art.10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699

(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni

straordinari al personale del lotto") stabilisce che la vedova ha

diritto all'assegno di riversibilità a condizione che nel

matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65° anno d'età, non

sussista una differenza di età tra i coniugi maggiore di anni 20.

La norma è sospettata di illegittimità costituzionale dal

remittente poiché condizionante la libertà matrimoniale "avuto

riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio", con

negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29,

primo comma; 36, primo comma, Cost.).

2. - La questione è fondata.

La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza

questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano

limitati ad una assunta disparità, peraltro insussistente per la

diversità di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito

dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i

superstiti (sentenza n.72 del 1986).

Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a

disposizioni limitative della riversibilità contenute nelle varie

inerenti normative, la Corte ha già tratto convincimento della

irrazionalità di restrizioni a mero fondamento naturalistico con

conseguente esigenza di una necessità di parificazione, sul punto,

dei sistemi pensionistici stessi. Ed è da considerare che il potere

legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere

nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo

familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti

(sentt. n.15 del 1980 e n.73 del 1987).

È palese pertanto l'ingiustificata irrazionalità ex art. 3 Cost.

della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra

prospettazione in causa.

La declaratoria di illegittimità va estesa - ex art. 27 legge 11

marzo 1953, n. 87 - alle consimili disposizioni contenute nell'art.

81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), nonché nell'art. 6, secondo comma, modificato

per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15,

della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo

comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto)

limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due

coniugi non sia maggiore di anni 20";

Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 -

l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole

"e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque

anni";

b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della

sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre

1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole

"e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque

anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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