Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma

sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1978 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Festa Giovanni, iscritta al n. 647 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 311 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Tomassetti Giovanni, iscritta al n. 318 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 262 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da un vedovo di una insegnante

elementare, al quale era stata negata la pensione di riversibilità

della moglie, la Corte dei conti, con ordinanza 11 gennaio 1978, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, nella parte in cui prevede, quali condizioni per il conferimento

della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o

pensionata statale, che egli sia inabile a proficuo lavoro e che

vivesse e carico della moglie al momento del decesso di questa. A

sostegno della non infondatezza della questione, nell'ordinanza si

deduce che tali condizioni - non previste dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 1092 del 1973 per il diritto ad ottenere la

pensione di riversibilità da parte della vedova del pensionato

dipendente statale - pongono in essere una ingiustificata disparità di

trattamento in base al sesso, vietata dall'art. 3 Cost..

Nel corso di analogo giudizio, promosso dal vedovo di una

pensionata statale, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto il

trattamento di riversibilità con effetto dal momento della morte della

moglie (avvenuta nel 1974) pur non essendo egli a carico suo, la Corte

dei conti ha parimenti sollevato, con ordinanza 18 aprile 1980,

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 81, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973,

nonché dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646

("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro").

La Corte dei conti ha esposto di avere riconosciuto (con separata

sentenza resa in tale giudizio), il diritto del vedovo alla pensione di

riversibilità dal momento dell'entrata in vigore della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (sulla "Parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro"). Nell'ordinanza si osserva che, però,

neanche dopo tale legge e dopo la sentenza n. 6 del 1980 della Corte

costituzionale - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui riferiva

la nuova normativa sulla parità pensionistica ai soli decessi

posteriori alla sua entrata in vigore - potrebbe essere riconosciuto al

vedovo il diritto alla pensione di riversibilità da data anteriore a

tale legge.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria d'illegittimità

costituzionale delle norme suddette, per contrasto con l'art. 3 Cost.,

comportando esse un trattamento ingiustificatamente deteriore - per il

passato - per i vedovi rispetto alle vedove.

In entrambi i giudizi non vi sono stati né interventi né

costituzione di parti private davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe

sollevano questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente

analoghe e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini

di un'unica sentenza.

2. - Con una prima ordinanza, in data 11 gennaio 1978, la Sez. III

giurisdizionale della Corte dei conti solleva questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte

in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di

riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre

che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della

dante causa.

La seconda ordinanza, della medesima Sezione, in data 18 aprile

1980, solleva questione di legittimità costituzionale, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., della stessa disposizione dell'art. 81,

sesto comma, succitato, e dell'art. 6, terzo comma, della legge 22

novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro"), nella parte in cui queste

disposizioni non consentono che ad esse sia data applicazione

retroattiva.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, della legge n. 1646 del 1962 è inammissibile in quanto, come è

espressamente detto nella ordinanza del giudice a quo, la norma non è

applicabile nel giudizio relativo. concernente il vedovo di una

pensionata statale.

4. - È, invece, fondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata nei riguardi dell'art. 81, sesto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 6

luglio 1939, n. 636 (e successive modificazioni), il quale conteneva

una disposizione analoga a quella che forma oggetto del presente

giudizio, in quanto anche per le pensioni di invalidità e vecchiaia

stabiliva che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta

solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro".

Con la citata sentenza questa Corte osservò che la norma contenuta

nel r.d.l. n. 636 del 1939 era in contrasto con il principio di

uguaglianza fra coniugi, che trova la sua base fondamentale negli artt.

3 e 29 Cost. ed è stato poi estrinsecato, per quanto attiene al

diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (in

particolare con l'art. 24 in base al quale "entrambi i coniugi sono

tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie

capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni

della famiglia"). Infine con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, si è

fatta più generale applicazione del principio di parità fra uomini e

donne in materia di lavoro.

Inoltre, l'art. 11 di tale ultima legge, sempre in attuazione di

quel principio, ha stabilito che anche nella materia pensionistica si

ha parità di diritti fra i coniugi, per cui i lavoratori superstiti

hanno diritto alle prestazioni assicurative ed ai trattamenti

pensionistici alle stesse condizioni previste per la moglie

dell'assicurato o pensionato.

Questa Corte, anzi, sempre con la ripetuta sentenza n. 6 del 1980,

ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'or citato

art. 11, secondo comma, nella parte in cui non dava effetto retroattivo

alla nuova disposizione.

Appare evidente come le considerazioni svolte nella citata sentenza

siano integralmente applicabili alla questione sollevata con le

ordinanze in epigrafe, trattandosi anche qui di realizzare nella

disciplina pensionistica per i dipendenti statali la parità fra

coniugi: di conseguenza deve essere dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del t.u. n. 1092 del 1973,

nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di

riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre

che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della

moglie.

Dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto

comma, nella parte predetta e tenendo presente la già avvenuta

eliminazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 903 del 1977,

nella parte nella quale attuava solo ex nunc la parità fra coniugi nel

settore pensionistico, consegue che ormai la pensione di riversibilità

spetta comunque al marito superstite, quale che sia la data del decesso

della moglie pensionata statale, in relazione all'entrata in vigore

della legge n. 903.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962,

n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro"), sollevata con ordinanza 18 aprile

1980, della Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte

in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di

riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre

che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della

moglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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