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((Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto. L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze)).

Testo in vigore dal 11 gennaio 1990 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1976

    Questione infondata
    14 luglio 1976

    In forza del principio della personalità della pena, ognuno può essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente può essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalità materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilità. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovrà rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a ciò preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalità della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non già il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.

    Art. 20 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 28 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 44 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 11 gennaio 1990. 144 parole tolte, 158 parole aggiunte.

Il aggiunto: primo pagamento del premio tolto: o delle rate di premio, escluso il primo pagamento, che deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori, e' aggiunto: di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro tolto: dieci giorni decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo aggiunto: il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferiscetolto: . Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore debbono essere pagate dalaggiunto: ; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro tolto: le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamenti ispettivi. Nel caso in cui, dalla comunicazione prevista dal quinto comma dell'art. 28, risulti un conguaglio aiaggiunto: , questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso tolto: nei aggiunto: entro sessanta giorni dalla tolto: data di ricezione della comunicazione stessa aggiunto: comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre tolto: entro tale termine. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore, per premi e penali, risultanti da accertamenti esperiti anche dopo detto termineaggiunto: . Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto. L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare tolto: ai datori aggiunto: al datore di lavoro le date tolto: di scadenza delle rate che, peraltro, sono indicate nel certificato di assicurazione rilasciato al datore di lavoro aggiunto: delle singole scadenze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art44 · fonte del testo

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