(Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250). Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. ((Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro)). Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione di assegni familiari, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. 28a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1999, n. 205

28a

La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera d), numero 22)) che la riforma della disciplina sanzionatoria e' ispirata al principio e criterio direttivo di "trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti" dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Testo vigente dal 24 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 24 settembre 2015. 9 parole tolte, 66 parole aggiunte.

… di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con tolto: una ammenda da L. 1000 a L. 10.000 aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art82 · fonte del testo

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