Il premio di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 41, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art41 · fonte del testo

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