I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, ((contestualmente all'inizio)) dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Quando per la natura del lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia ((contestuale)), alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori; I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'((trentesimo)) giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro ((trenta)) giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5158/2026

    6 marzo 2026

    In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la determinazione del premio assicurativo dovuto all'INAIL avviene con riferimento al tasso medio di tariffa ex art. 18 del d.m. 12 dicembre 2000 (ratione temporis applicabile), la cui variazione in base all'andamento infortunistico dell'azienda va applicata sulla scorta della classificazione delle lavorazioni denunciate, restando a tal fine irrilevante il trasferimento di azienda, atteso che ciò che rileva, ai fini del mutamento della denuncia iniziale dell'attività già assicurata, sono le variazioni di questa, da far valere con apposita comunicazione ex art. 11 del d.m. citato, e quelle delle misure adottate per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da far valere con specifica istanza ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del medesimo d.m.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 289 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 24 ottobre 2003. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, tolto: almeno cinque giorni prima dell'inizio aggiunto: contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate … lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia tolto: preventiva aggiunto: contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi … di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre tolto: l'ottavo aggiunto: l'trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. … titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro tolto: otto aggiunto: trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art12 · fonte del testo

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