Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2,

28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82,

primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art.

23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11,

secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138;

e dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promosso con

ordinanza emessa il 1 febbraio 1974 dal pretore di Avigliano nel

procedimento penale a carico di Liberatore Vinicio, iscritta al n. 287

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Vinicio

Liberatore, imputato di omesso versamento di contributi assicurativi

vari, il pretore di Avigliano ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo

comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; dell'art. 82, primo e

secondo comma, del t.u. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo

comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo

comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138;

dell'art. 11, penultimo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione.

L'incostituzionalità degli articoli di legge impugnati sarebbe

determinata dal fatto che essi non prevederebbero che delle varie

omissioni contemplate siano chiamati a rispondere penalmente, non già

il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché

estranei alla azienda, qualora ad essi sia stata attribuita,

nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento

degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi,

farebbero capo allo stesso titolare.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato il solo intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato.

3. - Sostiene il pretore proponente che il sistema in atto di

addossare al titolare dell'azienda la responsabilità penale per

l'omesso pagamento dei contributi assicurativi, anche quando altri

siano stati preposti all'adempimento degli obblighi previsti dalla

legge, contrasterebbe con il principio della " personalità della

pena", sancito dall'art. 27 della Costituzione, dando vita ad un "tipo

di colpevolezza" escluso dal nostro ordinamento costituzionale.

Precisa, a riguardo, che se pur nell'ordine "meramente naturale

delle cose" quanto si verifichi nell'ambito dell'azienda debba

riferirsi direttamente o indirettamente all'imprenditore, tuttavia da

ciò non discenderebbe il principio che, in ogni caso, lo stesso

imprenditore debba rispondere penalmente di tutte quelle molteplici

attività da lui affidate, nell'ambito amministrativo e nel quadro

delle specifiche competenze, ad altri soggetti soprattutto quando tali

attività, per la loro natura tecnica, non siano riconducibili nella

sfera del potere da lui in concreto esercitato. Significherebbe in

sostanza addossargli una responsabilità che sarebbe priva di quel

"connotato soggettivo", presupposto di ogni responsabilità penale.

4. - Per l'Avvocatura dello Stato la questione non sarebbe fondata

e poggerebbe in una non corretta interpretazione delle norme impugnate:

rileva, infatti, che la stessa giurisprudenza ordinaria avrebbe

interpretato la normativa impugnata non nel senso rigoristico preteso

dal giudice a quo, ma in modo ragionevole e aderente alla realtà delle

cose, in quanto la responsabilità del titolare dell'impresa, in tema

di rispetto della legislazione sociale, rimarrebbe pur sempre legata

alla "accertata sussistenza degli elementi costitutivi, di natura

obiettiva e subiettiva, della contravvenzione, tra cui, per lo meno, la

colpa". D'altra parte, nei casi delle grandi aziende e quando

l'imprenditore abbia adottato determinate cautele la responsabilità

penale dell'imprenditore rimarrebbe esclusa, il che sarebbe in perfetta

armonia col principio sancito dall'art. 27 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Avigliano sottopone all'esame della

Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo

comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), dell'art. 82, primo e secondo

comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle norme

concernenti gli assegni familiari); dell'art. 23, primo comma, della

legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della

legge 11 gennaio 1943, n. 138 (costituzione dell'istituto per

l'assistenza di malattia ai lavoratori); dell'art. 11 della legge 14

febbraio 1963, n. 60 (liquidazione del patrimonio edilizio della

gestione INA casa e istituzione di un programma decennale di

costruzione di alloggi per lavoratori).

Si assume, dal giudice a quo, che le norme impugnate, con

l'attribuire la responsabilità penale al titolare dell'azienda per

l'omesso pagamento dei contributi assicurativi da esse previsti anche

quando altri, dipendenti o estranei, professionalmente qualificati,

siano da esso preposti agli adempimenti relativi, violerebbero il

principio della "personalità della pena" previsto dall'art. 27 della

Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Se è pur vero che, per il principio costituzionale, ognuno è

chiamato penalmente a rispondere per fatto proprio, tuttavia colui al

quale la legge penale impone obblighi specifici di fare o non fare

risponde della inadempienza dell'obbligo stesso quando tra la sua

omissione e l'evento sussista un nesso di causalità materiale, al

quale si accompagni un nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente a

conferire alla condotta il connotato della responsabilità.

Tale principio è stato più volte enunciato dalla Corte

costituzionale e, in particolare, sviluppato, tra le altre, nella

sentenza n. 3 del 1956, in tema di responsabilità penale del direttore

del giornale configurata nell'art. 57, n. 1, del codice penale, prima

della modifica ad esso apportata dall'art. 1 della legge 6 marzo 1958,

n. 127.

Le disposizioni impugnate fanno obbligo al datore di lavoro di

provvedere al versamento dei vari contributi assicurativi e

assistenziali previsti a favore del personale dipendente comminando

sanzioni a carattere contravvenzionale in caso di inadempimento. Le

norme in questione non delineano affatto, nella loro formulazione, una

responsabilità oggettiva - come sembrerebbe ritenere il giudice a quo

- per cui il titolare dell'azienda debba rispondere in ogni caso del

mancato versamento dei contributi e, quindi, anche quando affidi ad

altri, nel quadro organizzativo dell'azienda, il compito di

materialmente provvedervi. Sulla base del principio affermato dalla

Corte, il titolare dell'azienda risponderà della omissione quando

emerga, in relazione al fatto materialmente commesso dal terzo, che

egli non ha esercitato quel controllo necessario diretto ad impedire il

verificarsi dell'evento contravvenzionale pur sussistendo in concreto

la possibilità di impedirlo. Del resto la stessa giurisprudenza

ordinaria ha inquadrato nei giusti limiti e per aspetti diversi la

responsabilità penale dell'imprenditore quando gli obblighi che, in

via generale, gli fanno, per legge, carico, siano stati ripartiti,

avuto soprattutto riguardo alla vastità dell'azienda, tra i suoi

collaboratori, escludendola quando risulti che nell'assegnare i vari

compiti a ciascun collaboratore abbia impartito precisi ordini e valide

direttive e, potendolo, abbia esercitato opportuni e adeguati

controlli.

Spetterà, di conseguenza, al giudice di merito accertare, caso per

caso, se la omissione in materia di disposizioni sull'assistenza e

sulla previdenza dei lavoratori sia o meno ricollegabile alla mancanza

di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che

gli adempimenti affidati a terzi siano puntualmente osservati. Qualora

il collegamento sussista, v'è titolo per una affermazione di

responsabilità per fatto proprio, riconducibile alla colpa. D'altra

parte vale rilevare che, nel caso oggetto della questione di

legittimità costituzionale, il reato è di natura contravvenzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del t.u.

30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile

1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della

legge 11 gennaio 1943, n. 138; dell'art. 11, della legge 14 febbraio

1963, n. 60, sollevata dal pretore di Avigliano con ordinanza emessa il

1 febbraio 1974, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari